Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Inammissibilità in Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale di fondamentale importanza che pone fine a un’impugnazione. Comprendere le sue conseguenze è cruciale, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento chiarisce che la rinuncia, una volta formalizzata, porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con precise conseguenze economiche per chi l’ha proposta.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Napoli per il reato di furto in abitazione in concorso (artt. 110 e 624-bis c.p.). L’imputato, non soddisfatto della decisione, aveva proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, in un momento successivo alla presentazione del ricorso, la situazione ha subito una svolta decisiva: l’imputato, congiuntamente al suo difensore munito di procura speciale, ha depositato un atto di rinuncia formale presso la cancelleria del Tribunale.
La Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, una volta investita del caso, ha preso atto dell’atto di rinuncia al ricorso depositato il 18 ottobre 2024. Questo atto, sottoscritto sia dall’imputato che dal suo procuratore speciale, ha di fatto interrotto il procedimento di impugnazione. La Suprema Corte non ha potuto fare altro che recepire la volontà del ricorrente di non proseguire con l’esame del gravame. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base della decisione della Corte è lineare e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la volontà della parte. La proposizione di un’impugnazione è un diritto, ma non un obbligo. La parte che ha avviato il ricorso può, in qualsiasi momento, decidere di abbandonarlo.
L’atto di rinuncia, essendo stato presentato nelle forme previste dalla legge (sottoscrizione congiunta dell’imputato e del procuratore speciale), è stato ritenuto valido ed efficace. Tale atto priva la Corte del potere di decidere nel merito della questione. L’unica pronuncia possibile, in questi casi, è una declaratoria di inammissibilità. A questa declaratoria, la legge fa conseguire automaticamente due effetti: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in cinquecento euro.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
La decisione in esame ribadisce un punto fondamentale: la rinuncia al ricorso è un atto che chiude definitivamente la porta a un ulteriore esame della sentenza impugnata, rendendola definitiva. Le implicazioni pratiche sono significative. In primo luogo, la sentenza di primo grado diventa irrevocabile, con tutte le conseguenze che ne derivano. In secondo luogo, l’atto di rinuncia non è privo di costi: il ricorrente deve farsi carico delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di ponderare attentamente la decisione di impugnare una sentenza e, soprattutto, le conseguenze di un eventuale ripensamento.
Cosa succede quando si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ponendo fine al procedimento di impugnazione e rendendo definitiva la sentenza precedente.
Chi paga le spese processuali in caso di rinuncia al ricorso?
Le spese processuali sono a carico del ricorrente che ha rinunciato all’impugnazione.
Ci sono altre sanzioni economiche oltre al pagamento delle spese processuali?
Sì, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una somma, in questo caso di cinquecento euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33289 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33289 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 31/05/1991
avverso la sentenza del 29/08/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
I.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 ss. cod. proc. pen., in epigrafe indicata, emessa il 29 agosto 2024 dal Tribunale di Napoli, sezione feriale, in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 624bis cod. pen.
Considerato che successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di Napoli il 18 ottobre 2024, rinuncia al medesimo ricorso sottoscritta dal difensore nonché procuratore speciale dell’imputato, avv. NOME COGNOME congiuntamente all’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre