Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41895 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41895 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME TONA COGNOME NOME
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del TRIBUNALE di Catanzaro
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza del 3 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato l’inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di NOME COGNOME per intervenuto decorso dei termini di fase della misura.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro con unico motivo, in cui deduce violazione dell’art. 303 cod. proc. pen.perchØ, nel calcolare i termini di fase, il Tribunale non ha tenuto conto dell’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen. che prevede l’aumento dei termini di fase di sei mesi per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Nelle more della fissazione della camera di consiglio per la discussione del ricorso il Procuratore generale di Catanzaro ha rinunciato ad esso, in quanto, nel frattempo, con sentenza del 17 luglio 2025 della Corte di assise di appello di Catanzaro, l’imputato Ł stato assolto dal reato per cui era sottoposto a misura, con la conseguenza che la misura cautelare Ł in ogni caso cessata ex art. 300 cod. proc. pen.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha depositato il dispositivo dell’assoluzione dell’imputato citata al punto 3.
Il ricorso Ł inammissibile.
L’art. 589, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministero che ha presentato l’impugnazione possa rinunciare alla stessa fino all’apertura del dibattimento.
L’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dispone che, quando vi Ł rinuncia all’impugnazione, il ricorso Ł inammissibile
Ne consegue, per effetto del combinato delle due norme, che – anche a prescindere
dagli ulteriori profili relativi alla cessazione ex lege della misura cautelare – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 21/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME