Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di una Dichiarazione di Inammissibilità
Nel complesso panorama della procedura penale, la rinuncia al ricorso rappresenta un atto significativo con cui una parte decide di non proseguire con un’impugnazione già presentata. Sebbene possa sembrare una semplice conclusione del procedimento, le sue conseguenze non sono sempre scontate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: la rinuncia non esclude automaticamente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria, specialmente quando l’appello originario presenta profili di colpa.
I Fatti del Caso
Una cittadina aveva impugnato un’ordinanza del Tribunale di Monza, che aveva respinto la sua richiesta di applicare la disciplina del reato continuato a tre diverse sentenze di condanna. L’istituto del reato continuato avrebbe potuto portare a un trattamento sanzionatorio più favorevole, unificando le pene sotto il vincolo di un medesimo disegno criminoso. Insoddisfatta della decisione del giudice dell’esecuzione, la ricorrente aveva deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Rinuncia al Ricorso come Atto Decisivo
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, il suo difensore, munito di procura speciale, ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso. Questo atto unilaterale ha cambiato radicalmente il corso del procedimento, spostando l’attenzione della Corte dalla questione di diritto (il reato continuato) alla conseguenza processuale della rinuncia stessa.
La Decisione della Corte: Inammissibilità
Come da prassi consolidata, la Corte di Cassazione ha preso atto della volontà della parte e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quando viene presentata una rinuncia, il giudice non entra nel merito dei motivi di appello, ma si limita a chiudere il procedimento in rito. La controversia, quindi, non viene risolta con una decisione di accoglimento o di rigetto, ma semplicemente interrotta per volontà della parte che l’aveva avviata.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che la rinuncia fosse l’elemento determinante per la definizione del giudizio. La legge processuale prevede infatti che l’atto di rinuncia porti a una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. La parte più interessante della decisione, però, risiede nelle conseguenze economiche di tale atto. Il Collegio ha stabilito che la rinuncia non esimeva la ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle Ammende. La motivazione di questa condanna si fonda su un principio importante: la Corte ha ritenuto di non poter “escludere profili di colpa nella sua proposizione”. In altre parole, la rinuncia all’appello non sana l’eventuale temerarietà o infondatezza del ricorso originario. L’aver avviato un procedimento di impugnazione potenzialmente superfluo o privo di solide basi giuridiche costituisce una “colpa” che giustifica l’imposizione di una sanzione, anche se il giudizio si conclude prematuramente per volontà della stessa parte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la responsabilità processuale. La rinuncia al ricorso è un diritto, ma il suo esercizio non cancella la valutazione che il giudice può fare sull’opportunità e sulla fondatezza dell’azione legale inizialmente intrapresa. La decisione serve da monito: un’impugnazione deve essere sempre ponderata attentamente, perché anche in caso di ripensamento, le conseguenze economiche per aver adito inutilmente la giustizia possono essere significative. La condanna alla Cassa delle Ammende, in particolare, assume una funzione sanzionatoria e dissuasiva rispetto alla proposizione di ricorsi palesemente infondati o esplorativi.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ciò significa che il caso non viene esaminato nel merito e il procedimento di impugnazione si conclude.
La rinuncia al ricorso evita sempre la condanna al pagamento delle spese processuali?
No. Come dimostra questo caso, la Corte può comunque condannare la parte che rinuncia al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore, se ritiene che il ricorso originale presentasse profili di colpa, ovvero fosse stato proposto senza una solida base giuridica.
Perché la ricorrente è stata condannata a versare una somma alla Cassa delle Ammende?
È stata condannata perché la Corte, pur prendendo atto della rinuncia, ha valutato che l’impugnazione iniziale non fosse esente da profili di colpa. La somma versata alla Cassa delle Ammende ha una funzione sanzionatoria per aver avviato un procedimento giudiziario potenzialmente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 948 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 948 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata in CINA il 26/11/1972
avverso l’ordinanza del 20/07/2024 del TRIBUNALE di Monza dato avviso alle parti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 20 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di Limin COGNOME di applicazione della disciplina del reato continuato sulle pene inflitte con le sentenze di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell’istanza;
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME munito di procura speciale, ha depositato in data 12/11/2024 atto di rinuncia al ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME