Rinuncia al Ricorso: Effetti e Conseguenze nel Processo Penale
La rinuncia al ricorso è un istituto processuale di fondamentale importanza che consente a una parte di porre fine a un’impugnazione già avviata. La sentenza n. 1460/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questo atto determini l’inammissibilità del ricorso, anche quando questo sollevi questioni di merito potenzialmente fondate. Il caso in esame illustra come un accordo transattivo tra le parti possa risolvere la controversia in via stragiudiziale, rendendo superflua la prosecuzione del giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un procedimento penale per il reato di lesioni colpose. L’imputato veniva assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”. Conseguentemente, il Giudice di Pace di Ferrara, in sede di rinvio, condannava il querelante a rimborsare all’imputato assolto le spese processuali sostenute, quantificandole in 8.000,00 euro oltre accessori.
Ritenendo tale somma non congrua, l’imputato assolto proponeva ricorso per cassazione. La difesa sosteneva che l’importo liquidato dal giudice fosse inferiore ai minimi tabellari previsti dalla normativa (d.m. n. 55/2014) e che la decisione fosse priva di un’adeguata motivazione su tale scostamento. L’avvocato aveva infatti depositato un prospetto che quantificava i compensi dovuti in 9.454,00 euro.
La Svolta: l’Accordo e la Rinuncia al Ricorso
Il punto cruciale della vicenda processuale si è verificato dopo la presentazione del ricorso. Le parti coinvolte, infatti, hanno raggiunto un accordo transattivo per risolvere la controversia economica relativa alle spese legali. A seguito di tale accordo, ritenuto soddisfacente, l’imputato, tramite il suo procuratore speciale, ha formalmente depositato un atto di rinuncia al ricorso.
Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento dinanzi alla Suprema Corte. La rinuncia, infatti, è una dichiarazione di volontà della parte ricorrente di non voler più coltivare l’impugnazione, facendo così venire meno l’oggetto stesso del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, presa visione dell’atto di rinuncia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente (ovvero la presunta erronea quantificazione delle spese legali). Il ragionamento dei giudici è stato puramente processuale. L’articolo del codice di procedura penale che disciplina la rinuncia all’impugnazione è chiaro: una volta formalizzata, essa estingue il procedimento.
Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto e dichiarare il ricorso inammissibile. La decisione evidenzia che la volontà delle parti, espressa tramite un accordo e la successiva rinuncia, prevale sulla necessità di una pronuncia giurisdizionale sul merito della questione. L’obiettivo di deflazione del contenzioso e di composizione bonaria delle liti trova così piena attuazione.
Conclusioni
La sentenza in commento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la rinuncia al ricorso è un atto che produce l’effetto automatico di rendere l’impugnazione inammissibile. La Corte, in questi casi, non ha il potere di esaminare i motivi di doglianza, poiché l’interesse della parte a ottenere una decisione è venuto meno. Questo caso dimostra l’efficacia degli accordi transattivi come strumento per chiudere definitivamente le controversie, anche quando queste sono già pendenti davanti al massimo organo della giurisdizione. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza di considerare sempre la via della negoziazione, che può portare a una soluzione più rapida e soddisfacente per tutte le parti coinvolte, evitando i tempi e i costi di un giudizio di cassazione.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso dopo averlo presentato?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Questo significa che il procedimento di impugnazione si conclude senza che i giudici esaminino nel merito i motivi del ricorso.
Perché il ricorrente ha deciso di rinunciare al ricorso in questo caso?
Il ricorrente ha rinunciato perché aveva raggiunto un accordo transattivo con la controparte, che ha evidentemente soddisfatto le sue pretese economiche riguardo alle spese legali, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
La Corte ha valutato se la liquidazione delle spese legali fosse corretta?
No. A seguito della rinuncia, la Corte non ha esaminato la questione nel merito. La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia impedisce al giudice di pronunciarsi sui motivi originari dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1460 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1460 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Copparo (Fe) il 25/1/1956
avverso la sentenza del Giudice di pace di Ferrara del 3/5/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia, senza c:ondanna alle spese
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 3/5/2023, il Giudice di pace di Ferrara, pronunciandosi (per la seconda volta) in sede di rinvio, condannava il querelante NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali sostenute dall’imputato NOME COGNOME assolto ai sensi dell’ad 530 cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste – nel procedimento nel quale era stato imputato del delitto di lesioni colpose; l’importo era quantificato in 8.000,00 euro, oltre spese generali ed accessori di legge.
n
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Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo – con unico motivo l’inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche o la mancanza di motivazione. Premesso che il difensore, all’udienza del 1°/3/2023, avrebbe depositato un prospetto informale di compensi – relativo a quattro giudizi di merito e tre innanzi a questa Corte – parametrato sui minimi tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, così individuando un importo complessivo pari a 9.454,00 euro, si lamenta che il Giudice di pace avrebbe derogato a tali canoni minimi, peraltro senza alcuna motivazione.
Con atto depositato il 6/9/2023, il ricorrente – a mezzo del procuratore speciale – ha rinunciato all’impugnazione, avendo raggiunto un accordo transattivo ritenuto satisfattivo (di cui è stata fornita successiva documentazione).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia.
P.Q.NI.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023
liere estensore Il
Il Presidente