Rinuncia al ricorso: Analisi di un caso di inammissibilità
La rinuncia al ricorso rappresenta un atto fondamentale nel processo penale, attraverso il quale una parte manifesta la volontà di non proseguire con l’impugnazione presentata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un’interessante prospettiva su come tale rinuncia possa determinare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, specialmente quando l’atto impugnato viene corretto dallo stesso giudice che lo ha emesso.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di un tribunale, con la quale veniva disposta la confisca di beni per un valore superiore a 3,5 milioni di euro nei confronti di un soggetto. Contro tale provvedimento, l’interessato proponeva ricorso in Cassazione.
Tuttavia, in un momento successivo alla presentazione del ricorso, lo stesso GIP emetteva un nuovo provvedimento che correggeva quello impugnato. A seguito di questa correzione, il ricorrente, ritenendo evidentemente soddisfatte le proprie ragioni, depositava un atto formale di rinuncia al ricorso.
La Decisione della Corte: La rinuncia al ricorso e l’inammissibilità
Investita della questione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà del ricorrente. Esaminato l’atto di rinuncia, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
La Corte ha specificato che la declaratoria di inammissibilità non derivava da un vizio originario del ricorso, ma da una “sopravvenuta carenza di interesse”. L’interesse ad agire, requisito essenziale per ogni azione legale, era infatti venuto meno nel momento in cui il provvedimento contestato era stato modificato in senso favorevole al ricorrente.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è lineare e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma per tutta la durata del giudizio. In questo caso, l’intervento correttivo del giudice dell’esecuzione ha di fatto risolto la controversia a monte, privando il ricorso del suo oggetto e, di conseguenza, della sua ragione d’essere.
Un aspetto significativo sottolineato dalla Corte è l’assenza di colpa in capo al ricorrente. L’interesse a impugnare era pienamente legittimo al momento della presentazione del ricorso. È stato solo un evento successivo e imprevedibile – la correzione da parte dello stesso giudice – a far venir meno tale interesse. Pertanto, la rinuncia al ricorso è stata la logica e corretta conseguenza di una situazione processuale mutata, non un’azione avventata o infondata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce come la rinuncia al ricorso sia uno strumento che, se correttamente utilizzato, porta a una definizione rapida del procedimento, evitando un’inutile pronuncia della Corte di Cassazione. In secondo luogo, evidenzia come l’autocorrezione da parte di un giudice possa essere una via efficace per sanare errori e prevenire il protrarsi di contenziosi. La decisione finale di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché per semplice rinuncia, riconosce la legittimità dell’azione iniziale del ricorrente, che è stata superata solo dagli sviluppi successivi del procedimento.
Cosa succede se una persona decide di ritirare il proprio ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Questo pone fine al procedimento senza che venga emessa una decisione sul merito della questione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo specifico caso?
È stato dichiarato inammissibile per “sopravvenuta carenza di interesse”, poiché il ricorrente ha formalmente rinunciato all’appello dopo che il giudice di grado inferiore ha corretto l’ordinanza impugnata, eliminando di fatto il motivo del contendere.
La parte che rinuncia al ricorso viene considerata in colpa?
No, in questa circostanza la Corte ha esplicitamente escluso qualsiasi profilo di colpa. L’interesse a proseguire il ricorso è venuto meno solo dopo la sua presentazione, a causa di un evento successivo, ovvero l’intervento correttivo del giudice che aveva emesso il provvedimento iniziale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17421 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17421 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AIROLA il 02/02/1974
avverso l’ordinanza del 23/09/2024 del GIP TRIBUNALE di COGNOME
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso il decreto del 23/09/2024, con il quale il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto la confisca dei beni nei confronti di NOME COGNOME fino a concorrenza di euro 3.574.073,93;
Rilevato che il Di COGNOME con atto a sua firma in data 02/12/2024, ha dichiarato validamente di rinunciare al ricorso, essendo stato frattanto corretto il provvedimento impugnato con altro provvedimento del 22/11/2024, successivo anche alla presentazione dell’impugnazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia;
che può escludersi ogni profilo di colpa in considerazione del fatto che l’interesse al ricorso è sopravvenuto successivamente alla sua presentazione in ragione dell’intervento dello stesso giudice dell’esecuzione con provvedimento di correzione del precedente;
P.Q.M.