Rinuncia al Ricorso: Le Conseguenze dell’Inammissibilità in Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che, sebbene possa apparire come una semplice ritirata, comporta conseguenze giuridiche precise e inevitabili. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3024 del 2025, offre un chiaro esempio di come l’ordinamento gestisce tale evenienza, sottolineando le responsabilità economiche che ne derivano per la parte che decide di abbandonare l’impugnazione. Questo caso dimostra che la fine dell’interesse a proseguire un giudizio non annulla gli effetti del percorso legale già intrapreso.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato una misura cautelare del divieto di dimora nei confronti di una persona indagata per concorso in un reato fallimentare. La misura era stata inizialmente disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari. Ritenendo ingiusto il provvedimento, la difesa dell’indagata aveva proposto ricorso per cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
La Sopravvenuta Carenza di Interesse e la Rinuncia al Ricorso
Il punto di svolta del procedimento si è verificato prima ancora che la Corte potesse esaminare il merito della questione. Il difensore della ricorrente ha comunicato formalmente la rinuncia al ricorso. Tale decisione era motivata da una “sopravvenuta carenza di interesse”. In pratica, un successivo provvedimento del Tribunale aveva revocato la misura cautelare, rendendo di fatto inutile la prosecuzione del giudizio in Cassazione, il cui unico scopo era proprio ottenere l’annullamento di quella misura.
A questo punto, non avendo più un interesse concreto e attuale a una decisione sul ricorso, la parte ha scelto di porre fine al procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della comunicazione, la Corte di Cassazione ha applicato rigorosamente la normativa processuale. Ha dichiarato il ricorso inammissibile non per motivi di merito, ma specificamente per l’intervenuta rinuncia. La base giuridica di questa decisione risiede nell’articolo 591, comma 1, lettera d) del codice di procedura penale, che prevede appunto l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di rinuncia.
Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, determinata in 500,00 euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono lineari e si fondano su un principio cardine del diritto processuale: la rinuncia è un atto che estingue il rapporto processuale di impugnazione. Una volta formalizzata, impedisce al giudice di procedere all’esame del merito. La legge prevede che tale atto comporti delle conseguenze automatiche: la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese. Quest’ultima ha una duplice funzione: da un lato, copre i costi generati dall’attività giudiziaria inutilmente attivata; dall’altro, funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi avventati o non ponderati. La quantificazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende è stata effettuata dalla Corte su base equitativa, tenendo conto della natura e dell’entità della vicenda processuale.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un importante principio: avviare un procedimento di impugnazione è un atto che comporta responsabilità. Anche quando le ragioni del contendere vengono meno, come in questo caso con la revoca della misura cautelare, la rinuncia al ricorso non è un’uscita indolore. L’ordinamento prevede che chi rinuncia debba farsi carico dei costi del procedimento attivato. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di valutare attentamente non solo i presupposti di un’impugnazione, ma anche le conseguenze di una sua eventuale interruzione volontaria.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La rinuncia è un atto formale che pone fine al procedimento di impugnazione, impedendo ai giudici di esaminare il merito della questione.
Chi rinuncia al ricorso deve pagare delle spese?
Sì, la legge prevede che la parte che rinuncia venga condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, il cui importo è determinato equitativamente dal giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo specifico caso?
È stato dichiarato inammissibile perché la difesa della ricorrente ha presentato una formale rinuncia, come previsto dall’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, dopo che la misura cautelare oggetto del ricorso era stata revocata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3024 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3024 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VENOSA il 26/02/1976
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 26 marzo 2024 con la quale il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato -per quanto qui rileva- il provvedimento applicativo della misura cautelare del divieto di dimora, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Potenza il 7 marzo 2024, in relazione al concorso nel delitto di cui all’art. 228 I.fall
In data 11 ottobre 2024 è stata trasmessa dal difensore della ricorrente, Avv. NOME COGNOME comunicazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, per effetto di un recente provvedimento del Tribunale di Potenza, NOME COGNOME non è più sottoposta a misura cautelare.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinunda, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
Il consigliere estensore
Il presidente