Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39806 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39806 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2138/25
NOME COGNOME
CC Ð 28/11/2025
NOME COGNOME
Relatore-
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto nellÕinteresse di COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza emessa in data 16/07/2025 dal Tribunale di Cosenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette la dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta in data 25 novembre ultimo scorso personalmente dalla ricorrente, con firma autenticata dal difensore di fiducia.
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Castrovillari procede per lÕillecito amministrativo dipendente dal reato di truffa nel conseguimento di erogazioni pubbliche; il fatto è contestato alla RAGIONE_SOCIALE, societˆ della quale è amministratrice e legale rapp.te NOME COGNOME.
1.1. Con ordinanza del 16 luglio 2025, depositata il 17 successivo, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame reale, confermava il decreto emesso in data 26 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, con il quale era stato ordinato il sequestro preventivo del complesso turistico denominato RAGIONE_SOCIALE sito nel comune di Villapiana, di proprietˆ della RAGIONE_SOCIALE , del quoziente di terreno agricolo sito nel medesimo comune alla localitˆ ÒTorre CerchiaraÓ, censito al foglio 43, p.lla 436, nonchŽ, per equivalente, del denaro e altre utilitˆ di cui gli indagati e la societˆ RAGIONE_SOCIALE hanno la disponibilitˆ, fino a un valore di euro 33.731.825,00.
1.2. Il Tribunale, con lÕordinanza qui impugnata. ha ritenuto integrato il dellÕipotesi fraudolenta contestata. Del pari il Tribunale ha ritenuto quanto a consistenza e concretezza del .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, nella qualitˆ di legale rapp.te e amministratore della ditta cui lÕillecito è contestato, deducendo i motivi in seguito sinteticamente riportati, secondo le indicazioni di cui allÕart. 173, comma 1, disp, att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la inosservanza della legge processuale (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.), con riferimento agli artt. 324-325 c.p.p., 309, commi 9 e 9 bis cod. proc. pen., 292, comma 2, lett. c) bis e 10, in relazione allÕart. 391 bis dello stesso codice di rito.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto ancora inosservanza della legge processuale (art. 606, lett. C, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 324 e 325 stesso codice), per omesso esame del motivo di impugnazione riguardante lÕinesistenza di un concreto profitto confiscabile, dovendo, questÕultimo, determinarsi al netto del valore delle prestazioni lecite effettuate dallÕautore del raggiro.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge penale sostanziale con riferimento agli artt. 640 bis cod. pen., 2621 e 2632 cod. civ., in relazione al contestato fittizio aumento di capitale sociale e allÕintegrazione, attraverso lo stesso, degli artifici e raggiri costituenti i presupposti del delitto di truffa ex art. 640 bis cod. pen.
2.4. La quarta doglianza attiene alla violazione di legge (art. 606, lett. b e c cod. proc. pen.) ed al vizio di motivazione Òapparente e in parte del tutto omessaÓ con riguardo alla insussistenza del delitto di truffa di cui allÕart. 640 bis cod. pen., mancando di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
2.5. Infine, con lÕultimo motivo, la difesa lamenta ancora inosservanza della norma processuale posta a pena di nullitˆ (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc.
pen.) e il vizio di motivazione Òapparente e in parte del tutto omessaÓ, con riguardo al requisito del , ritenuto dalla ricorrente insussistente.
In data 25 novembre 2025 la ricorrente, con dichiarazione sottoscritta personalmente e autenticata dal difensore di fiducia, ha dichiarato di rinunziare al ricorso proposto. Tale dichiarazione è stata trasmessa alla Cancelleria di questa Corte, a mezzo p.e.c., dal difensore di fiducia della ricorrente.
Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.).
2.1. La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilitˆ dell’impugnazione stessa (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, COGNOME, Rv. 250787 Ð 01; Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164 – 01). é altres’ negozio formale, che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, COGNOME, Rv. 250787 Ð 01; Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013).
Nel caso di specie sussistono i requisiti formali previsti dalla legge. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilitˆ dell’impugnazione stessa, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso.
Segue alla inammissibilitˆ del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (non sono allegati i motivi della intervenuta rinunzia), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che stimasi equo determinare in euro mille, in ragione della tempestivitˆ della comunicazione di rinuncia.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Cos’ deciso il 28 novembre 2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME