Rinuncia al Ricorso: Cosa Succede Quando l’Interesse a Impugnare Viene Meno?
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che può determinare la fine di un procedimento giudiziario. Ma cosa accade quando un imputato, dopo aver presentato ricorso in Cassazione, ottiene nel frattempo ciò che chiedeva per altre vie? Una recente sentenza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la sopravvenuta carenza di interesse porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo di fatto il sipario sul giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata in via definitiva a cinque anni di reclusione per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), presentava un’istanza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, una misura alternativa alla detenzione in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza rigettava tale richiesta.
Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizi procedurali, tra cui la mancata considerazione di nuovi documenti che attestavano un’attività lavorativa. Tuttavia, mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, accadeva un fatto decisivo: la stessa persona, tramite una nuova e separata istanza, riusciva a ottenere la misura alternativa tanto agognata.
A questo punto, la prosecuzione del ricorso in Cassazione non aveva più alcuna utilità pratica. Di conseguenza, il difensore, munito di procura speciale, depositava un atto formale di rinuncia al ricorso.
La Decisione della Cassazione e la Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia formalizzata dalla difesa, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’interesse ad agire. Se questo interesse viene meno nel corso del giudizio, il procedimento non può più proseguire.
In questo caso specifico, l’interesse della ricorrente era ottenere l’affidamento in prova. Avendolo ottenuto medio tempore (cioè, nel frattempo) grazie a una nuova istanza, l’eventuale accoglimento del ricorso in Cassazione non le avrebbe portato alcun beneficio aggiuntivo. La sua pretesa era già stata soddisfatta.
Le Motivazioni
La motivazione della sentenza è netta e si fonda sull’articolo 591, lettera d), del codice di procedura penale, che individua nella rinuncia espressa una delle cause di inammissibilità dell’impugnazione. La Corte sottolinea come la rinuncia al ricorso sia stata la conseguenza diretta della ‘sopravvenuta carenza di interesse’.
Un aspetto interessante della pronuncia riguarda le conseguenze economiche di tale declaratoria. Generalmente, l’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Tuttavia, in questo specifico scenario, la Corte ha precisato che, essendo l’inammissibilità dovuta a una ‘sopravvenuta carenza di interesse’ e non a vizi originari del ricorso, non doveva seguire alcuna condanna alle spese né l’applicazione di sanzioni.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un processo non può continuare per pura inerzia o per una mera questione di principio. È necessario che persista un interesse concreto e attuale della parte per tutta la durata del giudizio. Quando questo interesse svanisce, come nel caso di specie in cui l’obiettivo è stato raggiunto per altra via, la rinuncia al ricorso diventa l’atto consequenziale che porta alla sua definizione per inammissibilità. La decisione della Corte di non applicare sanzioni o spese processuali evidenzia inoltre come il sistema riconosca la particolarità di una situazione in cui la fine del processo non deriva da un errore della parte, ma da un’evoluzione positiva della sua condizione.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
In base alla legge processuale, la rinuncia espressa è una causa di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esamina il merito dell’impugnazione e dichiara concluso il procedimento.
Perché in questo caso specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la parte ricorrente ha formalmente rinunciato dopo aver ottenuto, tramite una nuova istanza, la misura alternativa dell’affidamento in prova che era l’oggetto della sua richiesta. È venuto quindi a mancare l’interesse a proseguire il giudizio.
In caso di inammissibilità per rinuncia dovuta a carenza di interesse sopravvenuta, si pagano le spese processuali?
No. La sentenza specifica che, in questa particolare circostanza, la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38436 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME CASORIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, è stata rigettata l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da NOME COGNOME, condannata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 22/05/2014 alla pena di anni cinque di reclusione, in quanto riconosciuta responsabile del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. (pronuncia confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 13/12/2016, passata in giudicato il 06/11/2018).
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo che l’impugnata ordinanza – oltre che ignorare l’adesione, manifestata dal difensore, all’astensione dalle udienze proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE aveva anche omesso l’esame di due nuovi attestati di lavoro, riguardanti la condannata.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Il ricorso è inammissibile. NOME COGNOME, infatti, ha rinunciato al ricorso, con atto datato 15/05/2024 e tempestivamente pervenuto a questa Corte, sottoscritto dal suddetto difensore, munito di procura speciale; ha rappresentato l’interessata, infatti, di aver medio tempore ottenuto, in forza di nuova istanza, l’invocata misura alternativa e di non avere pertanto ulteriore interesse al prosieguo del presente procedimento. La suddetta rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; non segue condanna alle spese processuali, né sanzione pecuniaria, stante la carenza di interesse sopravvenuta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024.