Rinuncia al Ricorso Penale: Cosa Succede se l’Accusa si Ritira?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito le conseguenze dirette della rinuncia al ricorso penale da parte del Procuratore Generale. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una sentenza di assoluzione, successivamente abbandonato a causa del decesso dell’imputato. Questa decisione, pur nella sua semplicità procedurale, offre spunti importanti sul funzionamento della giustizia penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Insoddisfatto della decisione, il Procuratore Generale presso la stessa Corte aveva deciso di impugnare la sentenza, presentando ricorso in Cassazione.
Tuttavia, un evento successivo e definitivo ha modificato il corso del procedimento: il decesso dell’imputato. A seguito di questa circostanza, lo stesso Procuratore Generale ha formalmente trasmesso un atto di rinuncia al ricorso precedentemente proposto.
La Decisione della Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso Penale
La Suprema Corte, ricevuta la comunicazione di rinuncia, ha agito in modo conseguenziale. Senza entrare nel merito delle questioni sollevate originariamente dal ricorso, i giudici hanno semplicemente preso atto della volontà della parte ricorrente di non proseguire l’azione legale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria pone formalmente fine al giudizio di legittimità, rendendo definitiva la sentenza di assoluzione impugnata.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono di natura puramente procedurale e si fondano su un principio cardine del nostro ordinamento. Quando la parte che ha promosso un’impugnazione decide volontariamente di rinunciarvi, il giudice non può fare altro che prenderne atto e dichiarare l’inammissibilità del gravame. La causa scatenante della rinuncia, in questo caso il decesso dell’imputato, è il presupposto di fatto che ha indotto il P.G. a compiere tale scelta, ma la ragione giuridica della decisione della Corte è l’atto di rinuncia stesso. Con la rinuncia, viene meno l’oggetto del contendere e, di conseguenza, l’interesse a proseguire il giudizio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un meccanismo fondamentale della procedura penale: la disponibilità dell’impugnazione da parte di chi l’ha proposta. Anche quando a ricorrere è l’organo della pubblica accusa, questo mantiene la facoltà di rinunciare all’atto, determinandone l’immediata inammissibilità. La rinuncia al ricorso penale comporta la chiusura del grado di giudizio, cristallizzando la decisione precedente. In questo caso specifico, l’assoluzione decisa dalla Corte d’Appello è diventata irrevocabile, concludendo definitivamente la vicenda giudiziaria per l’imputato, anche dopo la sua scomparsa.
Cosa succede se il Procuratore Generale rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Se il Procuratore Generale rinuncia al ricorso, la Corte di Cassazione non esamina il caso nel merito ma dichiara il ricorso inammissibile, ponendo fine al procedimento di impugnazione.
Perché il Procuratore Generale ha rinunciato al ricorso in questo caso?
Il Procuratore Generale ha rinunciato al ricorso a seguito del decesso dell’imputato, un evento che fa venir meno l’interesse dello Stato a proseguire l’azione penale nei confronti di un soggetto non più in vita.
Qual è l’effetto finale della dichiarazione di inammissibilità per rinuncia?
L’effetto finale è che la sentenza impugnata, in questo caso la sentenza di assoluzione della Corte d’Appello, diventa definitiva e non può più essere modificata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37418 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso avanzato dal P.G. presso la Corte di appello di Roma avverso la sentenza della stessa corte che ha assolto NOME in data 22-11-2023;
ritenuto che con atto successivamente trasmesso il P.G. ha rinunciato al ricorso a seguito del decesso dell’imputato;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
DEPOSITATO IN CANCELLARIA
Roma, 10 settembre 2024
L CONSIGLI E EST.
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