Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16375 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16375 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (rinunciante) nato a LOCRI il 15/04/1983
avverso l’ordinanza del 25/11/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria; udita la relazione della Consigliera NOME COGNOME fette le conclusioni della Procura generale;
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione della dottoressa COGNOME formulata con atto trasmesso telematicamente dal ricorrente in data 22.11.2022, rilevandone la tardività e la manifesta infondatezza nel merito.
Avverso tale ordinanza, ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi, sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.:
con il primo motivo, deduce la tempestività della dichiarazione, avvenuta il 22.11.2024, cioè, dopo che all’udienza del 20.11.2024 il Gup aveva proceduto allo stralcio della posizione di NOME COGNOME sul presupposto dell’avvenuto annullamento da parte della Corte di cassazione, nei confronti di quest’ultimo, della ordinanza di inammissibilità della ricusazione adottata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria il 30 luglio 2024;
con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’articolo 34, comma 2 bis cod.proc.pen., rilevando che la causa di incompatibilità in capo alla dottoressa COGNOME deve essere ricondotta al fatto che ella aveva svolto funzioni di Gip nell’ambito dello stesso procedimento, pur se limitatamente ai capi 9) e 10) della imputazione contestati ad altro coimputato, avendo, comunque, espresso una valutazione sulla comune piattaforma probatoria;
con il terzo motivo, deduce l’erronea valutazione della estensione degli effetti della ricusazione e la violazione del principio della parità di trattamento tra i coimputati.
La Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 10 marzo 2025, con atto depositato in via telematica, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione; per tale ragione, ai sensi del disposto dell’art. 591 lett. d) cod.proc.pen., il ricorso va dichiarato inammissibile.
Considerato che non è stato rappresentato alcun elemento a giustificazione della rinuncia, per cui non è possibile escludere la responsabilità dell’imputato nella presentazione del ricorso e quindi l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende, alla dichiarazione di inammissibilità seguono anche le suddette statuizioni accessorie.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc.
Così deciso il 27 marzo 2025.