Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2445 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2445 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
vista la rinuncia al ricorso, depositata dal difensore, AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/09/2025, il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sull’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 22/07/2025, con cui era stata rigettata la istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata, rigettava l’appel e condannava il COGNOME al pagamento delle spese della procedura incidentale.
Ve/ (111-
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria propone ricorso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, articolando quattro motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., nonché violazione del diritto di difesa.
2.2. Con secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 273 cod. pro pen.
2.3. Con terzo e quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 189, 192, 23 e 273 cod. proc. pen., con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed alla valutazio delle registrazioni audio e delle prove documentali.
2.4. In data 28 novembre 2025 il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Essendo intervenuta rinuncia al ricorso a norma dell’art. 589 cod. proc. pen., sottoscritta da NOME COGNOME, con sottoscrizione autenticata dal suo difensore, AVV_NOTAIO, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha altresì allegato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, documentando l’intervenuto annullamento con rinvio, disposto da altra Sezione di questa Corte, della ordinanza con cui, in sede di riesame, era stata confermata la ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari.
Alla pronuncia di inammissibilità non può conseguire, pertanto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell’ interesse alla decisione non configura, nella specie, un’ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così è deciso, 17/12/2025