Rinuncia al ricorso: quando non si pagano le spese processuali
La rinuncia al ricorso è un atto processuale con cui una parte decide di abbandonare la propria impugnazione. Generalmente, questo comporta una declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 45737/2023) chiarisce un’importante eccezione a questa regola, stabilendo che se la rinuncia è giustificata da una causa non imputabile al ricorrente, non vi è luogo a condanna per le spese.
I fatti del processo: un errore materiale e il successivo ricorso
Il caso trae origine da una complessa vicenda processuale. Un imputato, dopo una serie di sentenze e un annullamento con rinvio da parte della Cassazione, vedeva rideterminata la sua pena dalla Corte di Appello. In questa nuova sentenza, però, i giudici avevano omesso di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato precedentemente concesso e mai messo in discussione.
Di fronte a questa omissione, l’imputato presentava ricorso per Cassazione, lamentando sia la violazione di legge che l’omessa motivazione su un punto decisivo che era stato esplicitamente richiesto.
La svolta: la correzione dell’errore e la rinuncia al ricorso
Mentre il ricorso era pendente davanti alla Suprema Corte, accadeva un fatto determinante: la stessa Corte di Appello, accortasi dell’errore, procedeva alla sua correzione, concedendo all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato inizialmente dimenticato.
A questo punto, venendo meno l’interesse a proseguire con l’impugnazione, dato che l’obiettivo era stato raggiunto, il difensore dell’imputato depositava formalmente una rinuncia al ricorso prima dell’udienza di discussione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La parte più significativa della decisione, tuttavia, riguarda le spese processuali. La Corte ha stabilito che l’imputato non dovesse essere condannato né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché la rinuncia al ricorso non è sempre soccombenza
Il cuore della motivazione risiede nel concetto di “soccombenza”. La Corte ha spiegato che la rinuncia al ricorso, in questo specifico contesto, non configurava un’ipotesi di soccombenza, ovvero di sconfitta processuale. La rinuncia, infatti, era stata “giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente”.
In altre parole, l’imputato non ha rinunciato perché il suo ricorso era infondato, ma perché il suo interesse ad ottenere una decisione è venuto meno dopo che il giudice a quo (la Corte d’Appello) ha sanato il proprio errore. Il venir meno dell’interesse alla decisione, quindi, non è dipeso da una sua negligenza o da un suo ripensamento, ma da un evento esterno e a lui favorevole.
Richiamando un proprio precedente (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021), la Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tali circostanze, non si può addebitare al rinunciante l’onere delle spese.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa sentenza offre un’importante tutela per l’imputato. Conferma che il sistema processuale riconosce le situazioni in cui un’impugnazione, inizialmente necessaria per correggere un errore giudiziario, diventa superflua a seguito dell’auto-correzione da parte dello stesso organo giudicante. In questi casi, la rinuncia al ricorso non è una sconfitta, ma una logica conseguenza che non deve comportare sanzioni economiche. Per gli avvocati, ciò significa poter consigliare con serenità la via della rinuncia quando l’obiettivo del cliente è stato raggiunto per altre vie, senza temere l’addebito delle spese processuali.
Cosa succede normalmente quando si presenta una rinuncia al ricorso?
Di regola, la rinuncia porta a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso e alla condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali.
Perché in questo caso specifico non c’è stata la condanna alle spese?
In questo caso non c’è stata condanna alle spese perché la rinuncia è stata determinata da una “sopravvenuta carenza di interesse” non imputabile al ricorrente. L’interesse è venuto meno perché la Corte d’Appello ha corretto il proprio errore, concedendo il beneficio richiesto, rendendo così inutile il ricorso.
La rinuncia al ricorso equivale sempre a una sconfitta processuale (soccombenza)?
No. Come chiarito da questa sentenza, quando la rinuncia è giustificata dal fatto che l’interesse alla decisione è cessato per una causa non attribuibile al ricorrente, essa non configura un’ipotesi di soccombenza e, di conseguenza, non comporta automaticamente la condanna alle spese.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45737 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45737 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/07/2023
SENTENZA
sul ricorso ol COGNOME COGNOMENOME, nato a Bari il DATA_NASCITA, avverso !a sentenza in data 05/04/2022 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere NOME COGNOMECOGNOME ietta ia memoria dei Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena
RITENUTO IN FATTO
1,Con sentenza in data 5 aprile 2022 la Corte di appello di Bari, in seguito alia sentenza in data 14 maggio 2019 della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la sentenza in data 22 maggio 2018 della Corte di appello di Bari, iirnitatianne.nte al trattamento sanzionatorio, ha riformato la sentenza in data 23 dicembre 2013 del GUP del Tribunale di Bari e ha rideterminato la pena inflitta ali’imputato in anni uno e mesi otto di reclusione per i reati degli art. 291 – quater O.P.R. n. 43 dei 1973, 110 cod. pen., 291-bis, 291 -ter, primo e secondo comma, lett. d.P.R. n. 43 del 1973.
V
e
GLYPH 2. il ricorrente !arnenta con il primo motivo la violazione di legge perché era stata omessa l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso e mai sindacato.
Con GLYPH secondo motivo deduce l’omessa motivazione perché i Giudici avevano dimenticato di statuire sul beneficio nonostante la richiesta.
Con successiva memoria il ricorrente rinuncia al ricorso, avendo ottenuto il beneficio invocato grazie aiia correzione dell’errore materiale da parte della Corte di appello
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in seguito aia sopravvenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, con atto proveniente dai difensore munito di procura speciale, prima dell’udienza d: discussione.
Considerato che la rinuncia è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza. nteresse derivante da causa non imputabile al ricorrente, questi non Va condannato né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorso Così deciso, I 12 luglio 2023
Il Consigliere estensore
ILPresidedte