Rinuncia al Ricorso: Quando Non si Pagano le Spese Processuali
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che può chiudere anticipatamente una controversia legale. Ma quali sono le conseguenze economiche per chi rinuncia? Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: se la rinuncia è giustificata da una sopravvenuta carenza di interesse, non attribuibile al ricorrente, non vi è condanna al pagamento delle spese. Analizziamo insieme questo interessante caso.
I Fatti del Caso: Sequestro Preventivo e Impugnazione
La vicenda trae origine da un procedimento per frodi fiscali a carico della legale rappresentante di una società. Nell’ambito di tale procedimento, il Giudice disponeva un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. L’indagata, tramite il suo legale, proponeva un’istanza di riesame avverso tale provvedimento, ma il Tribunale del riesame la dichiarava inammissibile per un vizio formale, ovvero la mancanza di una procura speciale al difensore.
Contro questa decisione, l’indagata presentava ricorso per Cassazione. Tuttavia, prima che si tenesse l’udienza di discussione, accadeva un fatto nuovo e decisivo: la ricorrente otteneva un dissequestro parziale delle somme sequestrate. Questo evento cambiava radicalmente il suo interesse a proseguire il giudizio.
La Svolta Decisiva: La Rinuncia al Ricorso per Carenza di Interesse
A seguito del dissequestro parziale, l’indagata, per il tramite del suo difensore munito di apposita procura speciale, depositava un’istanza di rinuncia all’impugnazione. La motivazione era chiara: era venuto meno il suo interesse a una decisione della Corte, dato che aveva già ottenuto, seppur parzialmente, il risultato sperato. A questo punto, la palla passava alla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sull’esito del ricorso e sulle relative conseguenze in termini di spese.
La Decisione della Corte: La Rinuncia al Ricorso e le Spese Processuali
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale, proprio a causa dell’intervenuta rinuncia. La parte più significativa della decisione, tuttavia, riguarda la questione delle spese. La Corte ha stabilito che la ricorrente non dovesse essere condannata né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della pronuncia risiede nella giustificazione di questa scelta. La Corte ha osservato che la rinuncia non era immotivata, ma derivava da una “sopravvenuta carenza di interesse” causata da un evento non imputabile alla ricorrente, ovvero il dissequestro parziale.
Secondo gli Ermellini, il venir meno dell’interesse alla decisione, in queste specifiche circostanze, non equivale a una “soccombenza”. La soccombenza è la condizione di chi perde la causa e, di regola, comporta l’obbligo di pagare le spese. In questo caso, invece, la ricorrente non ha perso nel merito; semplicemente, il proseguimento del giudizio era diventato inutile per lei a causa di un fatto nuovo e favorevole.
Citando un proprio precedente (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021), la Corte ha ribadito che, quando la rinuncia è giustificata da eventi esterni non dipendenti dalla volontà del ricorrente, non si configura un’ipotesi di soccombenza e, di conseguenza, non si applica la condanna alle spese.
Conclusioni
Questa sentenza offre un’importante lezione pratica: la rinuncia al ricorso non comporta automaticamente una condanna alle spese processuali. È un principio di equità e ragionevolezza processuale. Se un imputato rinuncia a un’impugnazione perché le sue ragioni sono state, in tutto o in parte, soddisfatte nel frattempo per cause esterne, il sistema giudiziario riconosce che non sarebbe giusto penalizzarlo economicamente. Questa interpretazione incentiva le parti a non proseguire giudizi divenuti superflui, contribuendo all’efficienza della giustizia senza penalizzare chi agisce in modo processualmente corretto e coerente.
È sempre necessario pagare le spese processuali se si rinuncia a un ricorso?
No. Secondo la sentenza analizzata, se la rinuncia è giustificata da una sopravvenuta carenza di interesse per una causa non imputabile al ricorrente (come un dissequestro parziale), non c’è condanna alle spese perché non si configura una soccombenza.
Cosa significa “sopravvenuta carenza di interesse”?
Significa che, dopo aver presentato il ricorso, si verifica un evento che rende inutile per il ricorrente ottenere una decisione nel merito, perché il suo obiettivo è stato in parte già raggiunto attraverso un’altra via.
Chi può presentare la rinuncia a un ricorso in ambito penale?
La rinuncia deve provenire dalla parte personalmente o da un difensore munito di procura speciale, ovvero un’autorizzazione scritta e specifica a compiere quell’atto per conto del cliente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3736 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nata a Bari il DATA_NASCITA, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza in data 26/06/2023 del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 26 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nell’ambito di un più complesso procedimento di frodi fiscali, per mancanza di procura speciale.
L’indagata ha argomentato l’esistenza della procura speciale a partire da una serie di atti processuali, ma, prima dell’udienza di discussione, ha inviato un’istanza di rinuncia all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che ha ricevuto il dissequestro parziale delle somme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l’intervenuta rinuncia da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell’udienza di discussione. Considerato che la rinuncia è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile alla ricorrente, la ricorrente non va condannata né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujía, Rv. 282549-01).
P.Q. M.
resid
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore