Rinuncia al Ricorso: Quando non si Pagano le Spese Processuali
La rinuncia al ricorso è un atto che chiude un capitolo processuale. Ma quali sono le sue conseguenze economiche? Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: se l’interesse a proseguire l’impugnazione viene meno a causa di un evento favorevole, non scatta la condanna al pagamento delle spese. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un indagato, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, era stato sottoposto a due misure cautelari: l’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ritenendo illegittima l’ordinanza, l’uomo aveva prima presentato una richiesta di riesame al Tribunale competente, che l’aveva rigettata, e successivamente aveva proposto ricorso per cassazione.
Tuttavia, prima che la Corte Suprema potesse decidere, si è verificato un fatto nuovo e decisivo: lo stesso giudice per le indagini preliminari (g.i.p.) che aveva imposto le misure le ha revocate. A questo punto, venendo meno l’oggetto della controversia, l’indagato e i suoi difensori hanno formalmente presentato una dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Cassazione
Ricevuta la rinuncia, la Corte di Cassazione ha agito come previsto dalla procedura. Ai sensi dell’art. 591 del codice di procedura penale, la rinuncia all’impugnazione è una delle cause che portano a una declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, i giudici non sono entrati nel merito dei motivi del ricorso, ma si sono limitati a prenderne atto, dichiarandolo inammissibile.
La questione più interessante, però, non era l’esito del ricorso, ormai scontato, ma la decisione sulle spese del procedimento, che solitamente sono a carico di chi propone un’impugnazione dichiarata inammissibile.
Le Motivazioni: Perché Nessuna Condanna alle Spese?
La Corte ha stabilito che nulla dovesse essere disposto in ordine alle spese. La motivazione di questa scelta risiede in un principio di equità processuale. Generalmente, la condanna alle spese si basa sul concetto di “soccombenza”: la parte che perde la causa paga. Tuttavia, in questo caso, non si può parlare di una vera e propria sconfitta processuale.
I giudici hanno spiegato che l’inammissibilità derivante dalla rinuncia al ricorso non determina automaticamente la soccombenza quando il venir meno dell’interesse alla decisione è legato a cause sopravvenute e favorevoli al ricorrente. La revoca della misura cautelare ha di fatto soddisfatto l’obiettivo per cui era stato presentato il ricorso, rendendolo privo di scopo. L’indagato non ha “perso” la sua battaglia legale; semplicemente, la battaglia è finita prima del verdetto perché ha ottenuto ciò che voleva per altra via. In una situazione del genere, imporre il pagamento delle spese sarebbe stato ingiusto e contrario alla logica del sistema.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ribadisce un importante principio con rilevanti implicazioni pratiche per la difesa. Dimostra che la rinuncia al ricorso può essere una strategia processuale vantaggiosa e a “costo zero” quando, nelle more del giudizio, si verifica un evento che rende superflua la decisione della Corte. Per gli avvocati e i loro assistiti, significa che è possibile abbandonare un’impugnazione senza il timore di una condanna alle spese, qualora la situazione di fatto si risolva positivamente, come nel caso della revoca di una misura cautelare. Si tratta di una tutela fondamentale che garantisce che il processo non si trasformi in una trappola economica per chi vede le proprie ragioni soddisfatte prima della decisione finale.
Se si rinuncia a un ricorso in Cassazione si devono sempre pagare le spese?
No. Secondo la sentenza, se la rinuncia è dovuta al venir meno dell’interesse alla decisione per cause favorevoli sopravvenute (come la revoca della misura cautelare), non c’è “soccombenza” e quindi non si viene condannati al pagamento delle spese.
Cosa succede quando viene presentata una rinuncia a un ricorso?
Il giudice dichiara l’inammissibilità del ricorso, senza esaminarlo nel merito, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
Perché la revoca di una misura cautelare ha portato alla rinuncia al ricorso in questo caso?
La revoca della misura cautelare ha eliminato l’interesse del ricorrente a ottenere una decisione dalla Corte di Cassazione. L’obiettivo del ricorso era proprio quello di annullare la misura e, una volta revocata, il ricorso non aveva più alcuno scopo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 865 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 865 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Paola il 04/04/1983
avverso l’ordinanza del 31/05/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso trasmessa in data 3 novembre 2023; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per rinuncia allo stesso.
Depositata in Cancelleria
Oggi,
10 geN 2024
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 31/05/2023 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il g.i.p. gli aveva applicato le misure dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione a reati di spacci di sostanze stupefacenti.
Avverso l’ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con duplice motivo, il vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Con memoria del 3 novembre 2023 sottoscritta dai difensori del ricorrente e da quest’ultimo è intervenuta rinuncia al ricorso, avendo il g.i.p., nelle more, revocato l’ordinanza applicativa di misura cautelare (con ord. 10 ottobre 2023, allegata alla memoria).
Essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall’art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve pertanto dichiararsi ll’inammissibilità del ricorso.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del proc:edimento, poiché l’inammissibilità dell’impugnazione per rinuncia non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell’interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell’impugnazione, come l’intervenuta revoca della misura nei procedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, COGNOME, RY. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, COGNOME, Rv. 2499:16).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29 novembre 2023.