Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 865 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Paola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso trasmessa in data 3 novembre 2023; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per rinuncia allo stesso.
Depositata in Cancelleria
Oggi,
10 geN 2024
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 31/05/2023 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il g.i.p. gli aveva applicato le misure dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione a reati di spacci di sostanze stupefacenti.
Avverso l’ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con duplice motivo, il vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Con memoria del 3 novembre 2023 sottoscritta dai difensori del ricorrente e da quest’ultimo è intervenuta rinuncia al ricorso, avendo il g.i.p., nelle more, revocato l’ordinanza applicativa di misura cautelare (con ord. 10 ottobre 2023, allegata alla memoria).
Essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall’art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve pertanto dichiararsi ll’inammissibilità del ricorso.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del proc:edimento, poiché l’inammissibilità dell’impugnazione per rinuncia non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell’interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell’impugnazione, come l’intervenuta revoca della misura nei procedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, COGNOME, RY. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, COGNOME, Rv. 2499:16).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29 novembre 2023.