Rinuncia al Ricorso: Quando Non si Pagano le Spese Processuali
La decisione di presentare un ricorso in Cassazione è un passo importante in qualsiasi procedimento legale, ma cosa succede quando, per varie ragioni, si decide di fare un passo indietro? La rinuncia al ricorso è un istituto previsto dalla procedura penale che consente di abbandonare l’impugnazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto fondamentale legato alle conseguenze economiche di tale scelta, specificando in quali casi non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un’ordinanza con cui il Tribunale delle Indagini Preliminari applicava a un indagato la misura della custodia cautelare in carcere. Contro tale provvedimento, la difesa proponeva istanza di riesame, ma il Tribunale di Napoli confermava la misura detentiva.
Successivamente, il difensore dell’indagato presentava ricorso per Cassazione, lamentando vizi procedurali e violazioni di legge. Tuttavia, prima che la Corte si pronunciasse, lo stesso difensore depositava un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal proprio assistito, motivandolo con una “sopravvenuta carenza di interesse”.
L’Elemento Chiave: La Rinuncia al Ricorso per Carenza di Interesse
Il punto cruciale della vicenda non è tanto la rinuncia in sé, quanto la sua motivazione. La difesa ha specificato che l’interesse a proseguire il giudizio era venuto meno. Questo dettaglio si è rivelato decisivo per l’esito finale in termini di spese. La Corte Suprema è stata chiamata a decidere non solo sull’ammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia, ma anche sulle conseguenze economiche per il ricorrente.
La Decisione della Suprema Corte e la rinuncia al ricorso
Come prevedibile, a fronte di un’esplicita rinuncia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La parte più significativa della sentenza, però, non risiede in questa declaratoria, ma nelle statuizioni successive relative alle spese processuali e alla Cassa delle ammende.
La regola generale, infatti, vuole che la parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile sia condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questo si basa sul principio di soccombenza: chi perde, paga. Tuttavia, la Corte ha operato un’importante distinzione.
Le Motivazioni: Niente Spese in Assenza di Soccombenza
La Corte ha motivato la sua decisione di non condannare il ricorrente alle spese basandosi sulla natura della rinuncia. Poiché la rinuncia era stata esplicitamente collegata a una “sopravvenuta carenza di interesse”, non si poteva configurare una vera e propria soccombenza.
In altre parole, il ricorrente non ha “perso” il ricorso nel merito; semplicemente, non aveva più alcun interesse a una decisione, probabilmente perché la situazione che aveva dato origine all’impugnazione si era nel frattempo risolta o modificata. In assenza di una soccombenza sostanziale, secondo la Corte, non è giustificata l’applicazione delle sanzioni economiche previste. A supporto di questa tesi, la sentenza richiama precedenti giurisprudenziali conformi che consolidano questo orientamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia offre un chiarimento di notevole importanza pratica. Stabilisce che la rinuncia a un ricorso, se debitamente motivata da una reale e sopravvenuta mancanza di interesse a proseguire, non espone automaticamente il ricorrente a conseguenze economiche negative. È una tutela per chi, in buona fede, si trova nella condizione di dover abbandonare un’impugnazione perché le circostanze sono cambiate. La sentenza distingue nettamente questa ipotesi da quella di un ricorso palesemente infondato, per il quale la condanna alle spese resta una conseguenza diretta dell’inammissibilità.
Rinunciare a un ricorso in Cassazione comporta sempre il pagamento delle spese processuali?
No. Secondo la sentenza, se la rinuncia è motivata da una “sopravvenuta carenza di interesse”, non si configura un’ipotesi di soccombenza e, di conseguenza, non vi è condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa delle ammende.
Cosa significa “sopravvenuta carenza di interesse”?
Significa che, dopo aver presentato il ricorso, è venuto a mancare il motivo o l’utilità pratica per cui si era intrapresa l’azione legale. Ad esempio, la situazione che si voleva modificare con il ricorso potrebbe essersi risolta in altro modo.
Qual è la differenza tra dichiarare un ricorso inammissibile per rinuncia e per altri motivi?
Mentre molte cause di inammissibilità portano alla condanna alle spese (principio di soccombenza), questa sentenza chiarisce che l’inammissibilità dovuta a una rinuncia per carenza di interesse è un’eccezione, in quanto non implica che l’appellante abbia “perso” la causa nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2265 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2265 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 17/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME BORSELLINO GIUSEPPE NICASTRO
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Aversa il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che conclude per la inammissibilità del ricorso; vista la rinuncia al ricorso, depositata dal difensore, AVV_NOTAIO, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/09/2025, il Tribunale di Napoli, decidendo sull’istanza di riesame avanzata nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 01/09/2025, con cui era stata applicata al COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere, confermava l’impugnata ordinanza e condannava il ricorrente al pagamento delle spese della procedura incidentale.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli propone ricorso il difensore, AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’indagato, articolando due motivi con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., ‘nullità dell’ordinanza’ impugnata, rispettivamente, per violazione dell ‘ art. 273 cod. proc. pen. e per violazione dell ‘ art. 274 cod. proc. pen.
2.1. In data 4 dicembre 2025 il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Essendo intervenuta rinuncia al ricorso a norma dell’art. 589 cod. proc. pen., sottoscritta da NOME COGNOME, con sottoscrizione autenticata dal suo difensore, AVV_NOTAIO, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha altresì allegato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, di talchØ alla pronuncia di inammissibilità non può conseguire condanna al pagamento delle spese processuali, nØ al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, non configurandosi un’ipotesi di soccombenza (S ez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01).
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME