Rinuncia al Ricorso: Quando Evitare la Sanzione Pecuniaria
Nel complesso mondo della procedura penale, la rinuncia al ricorso rappresenta un atto significativo con precise conseguenze giuridiche e finanziarie. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto cruciale: la tempestività di tale rinuncia può fare la differenza tra il semplice pagamento delle spese processuali e l’aggiunta di una pesante sanzione pecuniaria. Questo provvedimento offre una guida preziosa per comprendere come e quando una rinuncia può essere considerata vantaggiosa per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, riguardante somme di denaro considerate profitto di un reato. L’indagato aveva impugnato questo provvedimento, ma il Tribunale aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile.
Contro questa decisione, la difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione. Tuttavia, prima che la Corte Suprema potesse esaminare il caso nel merito, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la difesa ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
Preso atto della rinuncia, formalizzata in limine litis (cioè all’inizio del procedimento), la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non deriva da un’analisi dei motivi di impugnazione, ma è la diretta conseguenza della cosiddetta “sopravvenuta carenza di interesse”. In altre parole, con la rinuncia, il ricorrente ha manifestato di non avere più interesse a una pronuncia della Corte, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
La questione centrale, però, si è spostata sulle conseguenze economiche di questa inammissibilità. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma lo ha esentato dalla corresponsione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Tempestività e Assenza di Colpa
La chiave di volta della decisione risiede nella motivazione fornita dai giudici. La Corte ha sottolineato la “sufficiente tempestività” della comunicazione della rinuncia. L’atto è stato depositato il 25 settembre 2025, in largo anticipo rispetto sia alla data del provvedimento originario (8 agosto 2025) sia, soprattutto, alla data dell’udienza (9 ottobre 2025).
Questo fattore temporale è stato determinante. La Corte ha richiamato un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 5, n. 23636/2018), secondo cui, se l’inammissibilità deriva da una causa non imputabile a colpa del ricorrente, quest’ultimo non deve essere condannato al pagamento della sanzione. Nel caso di specie, la rinuncia al ricorso, avvenuta medio tempore (durante lo svolgimento del processo), è stata interpretata come una causa di inammissibilità che non presuppone una colpa del ricorrente, a differenza, ad esempio, di un ricorso presentato palesemente fuori termine o per motivi futili. La tempestività della rinuncia ha quindi dimostrato un comportamento processuale non colposo, meritevole di non essere sanzionato ulteriormente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza offre un’indicazione pratica di grande importanza. Un ricorrente che, per qualsiasi motivo, decida di non proseguire con un’impugnazione in Cassazione ha la possibilità di limitare i costi derivanti dalla sua iniziativa. Presentando una rinuncia al ricorso in modo tempestivo, ben prima della data fissata per la discussione, può evitare la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, che spesso rappresenta un onere economico significativo. La decisione sottolinea come il sistema giudiziario valuti positivamente le condotte che evitano un inutile dispendio di attività processuale, differenziando le cause di inammissibilità e le relative conseguenze sulla base della presenza o meno di una colpa in capo alla parte.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione prima dell’udienza?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio.
Chi rinuncia al ricorso deve sempre pagare una sanzione alla Cassa delle ammende?
No. Secondo questa sentenza, se la rinuncia è comunicata con sufficiente tempestività rispetto alla data dell’udienza, il ricorrente è condannato solo al pagamento delle spese processuali, ma non della sanzione, poiché non viene ravvisata una sua colpa.
Qual è il principio stabilito dalla Corte in questo caso?
La Corte ha stabilito che l’inammissibilità dovuta a una rinuncia tempestiva non è equiparabile a un’inammissibilità per colpa (es. ricorso fuori termine). Pertanto, non giustifica l’applicazione della sanzione pecuniaria in aggiunta alle spese processuali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36266 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36266 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a SANTA CESAREA TERME il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/06/2025 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio, in relazione al primo assorbente motivo di ricorso; preso atto dell’arrivo, in limine litis , dell’atto di rinuncia al ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino il 29 maggio 2025 in relazione al denaro costituente il profitto del reato ascritto all’indagato.
Formulando il ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato aveva dedotto:
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. in relazione al disposto degli artt. 322, 324, 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen. per falsa applicazione dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità;
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta carenza di interesse all’impugnazione cautelare (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intervenuta, medio tempore , la rinuncia al ricorso, va constatata la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e, quale riflesso processuale, dichiarata l ‘ inammissibilità del ricorso stesso.
L’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali ma non alla corresponsione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, stante la sufficiente tempestività della comunicazione della rinuncia (25 settembre 2025) rispetto alla data del provvedimento che la aveva giustificata (8 agosto 2025) ed alla data dell’udienza odierna.
Si è infatti affermato che nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie, la revoca medio tempore del provvedimento impugnato), quest’ultimo, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali ma non anche al versamento della sanzione in favore della Cassa per le ammende, presupponendo quest’ultimo una colpa non ravvisabile in concreto (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME