Rinuncia al ricorso: le conseguenze economiche in Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta un atto formale con cui il ricorrente decide di interrompere il giudizio davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, tale scelta non è priva di effetti sanzionatori. Molti cittadini ritengono erroneamente che il ritiro di un’impugnazione comporti la semplice chiusura del fascicolo senza oneri aggiuntivi, ma la normativa vigente prevede una disciplina rigorosa volta a scoraggiare l’abuso degli strumenti processuali.
Il caso della rinuncia al ricorso in sede penale
Nel caso analizzato, un soggetto aveva proposto ricorso contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Successivamente, la parte ha depositato un atto rituale di rinuncia, manifestando la volontà di non procedere oltre. La Corte di Cassazione, prendendo atto di questa volontà, ha dovuto applicare le norme procedurali che regolano l’estinzione del giudizio per inammissibilità sopravvenuta.
La dichiarazione di inammissibilità
Quando interviene una rinuncia al ricorso, il giudice non può entrare nel merito delle doglianze sollevate originariamente. L’atto di rinuncia rende il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591 del codice di procedura penale. Questa dichiarazione ha un effetto immediato: il provvedimento impugnato diventa definitivo e si attivano le sanzioni pecuniarie previste per chi attiva la macchina giudiziaria senza portare a termine il processo in modo regolare.
Le sanzioni pecuniarie e l’art. 616 c.p.p.
Un punto centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 616 c.p.p., che disciplina le spese e le sanzioni in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso. La legge non fa distinzione tra l’inammissibilità causata da errori tecnici e quella derivante da una scelta volontaria come la rinuncia al ricorso. In entrambi i casi, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, qualora sussista una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla lettera dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Secondo i giudici, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria deve essere inflitta non solo nei casi di inammissibilità per vizi intrinseci del ricorso, ma anche nelle ipotesi previste dall’art. 591 c.p.p., tra cui rientra esplicitamente la rinuncia all’impugnazione. La ratio della norma è quella di sanzionare la condotta di chi impegna le risorse della giurisdizione per poi rinunciarvi, ravvisando in tale comportamento un profilo di colpa nella gestione della strategia processuale. La somma dovuta alla Cassa delle ammende è stata determinata equitativamente in cinquecento euro, oltre alle spese del procedimento.
Le conclusioni
In conclusione, la rinuncia al ricorso non costituisce una via d’uscita gratuita dal processo. Il sistema penale italiano prevede che ogni iniziativa giudiziaria debba essere ponderata con estrema attenzione, poiché il recesso tardivo comporta comunque un costo per l’erario e per la parte stessa. La definitività della sentenza impugnata, unita all’obbligo di versamento delle sanzioni pecuniarie, rende fondamentale una valutazione preventiva dei rischi e dei benefici legati alla proposizione di un ricorso in Cassazione, evitando di incorrere in esborsi economici evitabili attraverso una corretta pianificazione difensiva.
Cosa accade se decido di rinunciare a un ricorso già presentato in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché si deve pagare una sanzione anche se il ritiro è volontario?
L’articolo 616 del codice di procedura penale non distingue tra le diverse cause di inammissibilità, applicando la sanzione pecuniaria anche in caso di rinuncia all’impugnazione.
A quanto ammonta la sanzione per la Cassa delle ammende in caso di rinuncia?
L’importo viene stabilito equitativamente dalla Corte; nel caso specifico è stata fissata una somma di cinquecento euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49835 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49835 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
142. R.G. 23866- 2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la rinuncia depositata in data 18 settembre 2023;
rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l’intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso da parte del ricorrente;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata. L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta, non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciate ex art. 591, cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Consig GLYPH Estensore Il Pr ‘dente