Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25762 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (RINUNCIANTE) nato a ARONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina, con sentenza del 6 giugno 2023 resa a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile dei reati ascrittigli, avvinti dal vincolo della continuazione e, ritenuta più grave la condotta riferibile alla detenzione di cocaina, per la quale si è esclusa l’aggravante dell’ingente quantità, nonché concesse le attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito scelto, lo ha condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa; l’imputato è stato pure condannato alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena detentiva ed è stata disposta la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e di quant’altro ancora in sequestro, nonché l’assegnazione all’Artiglieria di Stato dell’arma e RAGIONE_SOCIALE relative munizioni; è stata poi ordinata la restituzione dei telefoni cellulari già sequestrati. È stata sostituita la misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre.
All’imputato era stato contestato: a) di aver coltivato e detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di diversa qualità e segnatamente 850 piante di cannabis, rinvenute in INDIRIZZO, da cui erano ricavabili, una volta essiccate, n. 113.393 dosi nonché in INDIRIZZO, complessivi gr. 13.941 lordi di cannabis, n. 15 ovuli di cocaina dal peso netto di gr. 147,42 da cui erano ricavabili n. 856 dosi e gr. 110,70 netti di hashish da cui erano ricavabili n. 61 dosi. In Aprilia il 5 aprile 2022; b) il reato di cui all’art I. n 110/75 per aver detenuto un fucile semiautomatico Ruger TARGA_VEICOLO con matricola abrasa. In Aprilia il 5 dicembre 2022.
Il Giudice dell’udienza preliminare ha rilevato che la responsabilità dell’imputato era stata confermata mediante le acquisizioni probatorie derivanti dalla perquisizione dell’abitazione in uso all’imputato sita in INDIRIZZO, con il rinvenimento RAGIONE_SOCIALE sostanze indicate in contestazione, oltre che due bilancini elettronici di precisione, sostanza da taglio in polvere di colore bianco e strumentazione per il confezionamento. Analoga perquisizione avveniva in INDIRIZZO, ove si trovava la piantagione di marijuana da circa 850 piante ed il fucile semiautomatico indicato e 2 caricatori completi. La consulenza del pubblico ministero aveva accertato il principio attivo relativo allo stupefacente sequestrato e l’ingente quantità dimostrava la destinazione a terzi. In applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, la condotta relativa alla droga leggera detenuta dal COGNOME andava ritenuta assorbita nella più grave condotta della coltivazione, con riferimento ad entrambe le sostanze di(hashish e marijuana’ in quanto appartenenti alla medesima tabella. L’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R.,
inoltre era rispondente ai parametri indicati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE SSU n. 14722 del 2020.
La Corte di appello di Roma, su impugnazione dell’imputato, essendo stata presentata richiesta di concordato con riferimento ai soli profili del trattamento sanzionatorio, ha riformato la sentenza del GUP, rideterminando la pena finale in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 18000 di multa, revocata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’ha sostituita con l’interdizion per anni cinque. Ha pure dichiarato rinunciati e comunque inammissibili tutti gli altri motivi di appello, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME, sulla base di due motivi:
a) con il primo motivo, è stata denunciata la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di confisca dei beni in sequestro; deduce il ricorrente che la sentenza impugnata, recepito il concordato intervenuto tra le parti, ha recepito integralmente la sentenza di primo grado, ratificando completamente il provvedimento di confisca ad eccezione dei soli telefoni cellulari. Dunque, erano rimaste oggetto di confisca anche le chiavi sequestrate dai Carabinieri del NORM di Aprilia, come da verbale del 5.12.2022, non destinate all’apertura degli stabili di Aprilia. Ciò determinava l’illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost.
b) con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge processuale in tema di prescrizioni cautelari contenenti il divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi. Si rileva che, confermando nel resto la sentenza impugnata, la sentenza d’appello, salvo riformare quanto oggetto di concordato, corroborava un dispositivo contenente il divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi, ciò esulando dai contenuti dell’art. 546 cod.proc.pen., reintroducendo prescrizioni cautelari nel tempo già affievolitesi ed un aggravamento d’ufficio, non motivato, dell’attuale prescrizione cautelare che autorizzava i contatti con l’Università, con la nonna e con la fidanzata, persone non conviventi.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
È pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 cod.proc.pen., comma 2, da parte del ricorrente.
Con la stessa dichiarazione, è stata evidenziata la avvenuta modificazione della misura cautelare con quella dell’obbligo di firma con frequenza bisettimanale, in seguito a provvedimento della Corte di appello di Roma del 10 aprile 2024, per cui il ricorrente ha chiesto di non essere condannato al
pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE o di subire tale condanna in misura minima.
Il ricorso è inammissibile per rinuncia, ai sensi dell’art. 591 let cod.proc.pen., avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con at sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/20 – dep. 25/03/2016, Gelso, Rv. 266244).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinunc consegue tuttavia la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e dell sanzione pecuniaria in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Non viene qui in rilievo, come indicato dal ricorrente, l’indirizzo espres da ultimo, da Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785 – 01, che si rifà a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 – dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251694 secondo cui in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazion per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile a ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato e archiviazione del procedimento, comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, né al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.
Nel caso di specie, infatti, la rinuncia è stata giustificata con la modi del provvedimento cautelare e non per il venir meno dell’interesse ad agire p effetto di successivi fatti oggetto di evoluzione dinamica interni alla pres impugnazione, non conoscibili al momento della proposizione del ricorso, e ciò incide, dunque, sulla valutazione in termini di soccombenza della posizione de ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE dell RAGIONE_SOCIALE.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2024.