Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Condanna alle Spese
Intraprendere un percorso giudiziario e decidere di presentare un ricorso è una scelta importante, ma altrettanto lo è la decisione di fare un passo indietro. La rinuncia al ricorso è un atto formale con cui una parte manifesta la volontà di non proseguire nell’impugnazione. Tuttavia, questa scelta non è priva di conseguenze, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Analizziamo insieme il caso per comprendere le implicazioni legali e i costi associati a tale decisione.
Il Caso: Una Rinuncia Formale al Ricorso in Cassazione
Una persona aveva presentato ricorso avverso un’ordinanza emessa da un Tribunale di Sorveglianza. Successivamente, prima che la Corte si esprimesse nel merito, la stessa persona, tramite il proprio procuratore speciale, ha comunicato formalmente la volontà di rinunciare all’impugnazione. Questo atto, trasmesso per via telematica, ha modificato radicalmente lo scenario processuale, spostando l’attenzione della Corte non più sul merito della questione, ma sulle conseguenze dirette della rinuncia stessa.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Sanzioni Pecuniarie
Di fronte alla rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. La conseguenza immediata è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per ‘sopravvenuta carenza di interesse’. In parole semplici, venendo meno la volontà della parte di ottenere una revisione del provvedimento, è cessato anche l’interesse a una pronuncia della Corte.
La Corte, però, non si è limitata a questa declaratoria. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, ha condannato la ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Automatismo della Condanna dopo la Rinuncia al Ricorso
La parte più interessante della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte giustifica l’applicazione della sanzione pecuniaria. I giudici hanno sottolineato che l’articolo 616 del codice di procedura penale, nel prevedere la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, non fa alcuna distinzione tra le diverse cause che portano a tale esito. Che l’inammissibilità derivi da un vizio formale, dalla tardività dell’atto o, come in questo caso, da una rinuncia al ricorso, la conseguenza legale è la medesima. A supporto di questa interpretazione, la Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 28691 del 2016), consolidando un orientamento giurisprudenziale chiaro: la rinuncia è una delle cause di inammissibilità che fa scattare automaticamente la sanzione pecuniaria, la cui entità viene determinata in via equitativa dal giudice.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
L’ordinanza in esame offre un importante monito pratico: la rinuncia al ricorso è un atto che pone fine al giudizio, ma comporta conseguenze economiche precise e inevitabili. La decisione di abbandonare un’impugnazione deve quindi essere ponderata attentamente, tenendo conto non solo della fine del contenzioso, ma anche dell’obbligo di farsi carico delle spese processuali e di una sanzione aggiuntiva. La norma, interpretata in modo rigoroso dalla Cassazione, mira a scoraggiare impugnazioni presentate con leggerezza e a responsabilizzare le parti processuali, stabilendo che anche il ritiro di un ricorso ha un costo definito dalla legge.
Cosa succede quando si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ponendo fine al procedimento di impugnazione.
La rinuncia al ricorso comporta sempre dei costi per chi la effettua?
Sì, secondo l’ordinanza, alla dichiarazione di inammissibilità per rinuncia consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva in favore della Cassa delle ammende.
Perché viene applicata una sanzione pecuniaria anche in caso di rinuncia volontaria?
Perché l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede tale sanzione in caso di inammissibilità, non distingue tra le varie cause che la determinano. Pertanto, la rinuncia è trattata come qualsiasi altra causa di inammissibilità che fa scattare l’obbligo di pagamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17410 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CISTERNINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la ordinanza impugnata.
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilet – ,’pe soi C= n Rierwta carewrà di interesse . , a seguito della espressa rinuncia allo stesso effettuata dalla ricorrente, per mezzo del AVV_NOTAIO in data 25 marzo 2024 e trasmessa per via telematica;
Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.