Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Conseguenze e Costi
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 13087 del 2024, offre un chiaro monito sulle conseguenze processuali ed economiche derivanti dalla rinuncia al ricorso. Il caso, originato da un sequestro preventivo per reati tributari, si è concluso con una declaratoria di inammissibilità e una condanna alle spese, dimostrando come tale atto non sia privo di implicazioni per il ricorrente. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Sequestro di un’Imbarcazione e Ricorso Iniziale
La controversia ha inizio con un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari e confermato dal Tribunale del Riesame. Oggetto del sequestro era un’imbarcazione di lusso, formalmente di proprietà di una società a responsabilità limitata, ma ritenuta nella disponibilità di un soggetto indagato per reati fiscali. Il sequestro era finalizzato alla confisca per equivalente, una misura volta a sottrarre al reo beni di valore corrispondente al profitto del reato.
Contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame, il legale rappresentante della società proprietaria del bene ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di norme penali e tributarie specifiche. Si apriva così la fase del giudizio di legittimità davanti alla Suprema Corte.
La Svolta Processuale e le conseguenze della Rinuncia al Ricorso
Prima che la Corte potesse esaminare il merito delle censure, la vicenda ha subito una svolta decisiva: la difesa del ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. È importante sottolineare che tale rinuncia è stata presentata senza fornire alcuna motivazione specifica, un dettaglio che, come vedremo, non ha inciso sulla decisione finale.
L’atto di rinuncia ha di fatto interrotto l’iter processuale, spostando l’attenzione della Corte non più sul merito della questione (la legittimità del sequestro), ma sulle conseguenze procedurali di tale scelta.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della rinuncia, la Suprema Corte ha applicato l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che prevede espressamente l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di rinuncia. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza alcuna valutazione delle doglianze originariamente sollevate.
Ma la decisione non si è fermata qui. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della sentenza è tanto sintetica quanto chiara. L’inammissibilità è la conseguenza diretta e automatica della rinuncia. Più interessante è la ragione della condanna economica. La Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. L’unica eccezione si verifica quando si può ritenere che l’impugnazione sia stata proposta “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.
Nel caso di specie, la causa di inammissibilità è proprio la rinuncia al ricorso, un atto volontario e consapevole del ricorrente. Pertanto, la Corte ha logicamente concluso che non vi fosse alcuna ragione per escludere la colpa del ricorrente e, di conseguenza, ha applicato la condanna pecuniaria come previsto dalla legge.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso non è un atto neutro. Se da un lato pone fine al contenzioso, dall’altro comporta due conseguenze ineludibili. La prima è la declaratoria di inammissibilità, che cristallizza la validità del provvedimento impugnato. La seconda, di natura economica, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. La sentenza serve da promemoria per le parti processuali, sottolineando l’importanza di ponderare attentamente non solo la proposizione di un’impugnazione, ma anche l’eventuale decisione di ritirarla.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito delle questioni sollevate. Il provvedimento impugnato diventa quindi definitivo.
La rinuncia al ricorso comporta conseguenze economiche?
Sì. Secondo la sentenza, chi rinuncia viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende, poiché la rinuncia è considerata una causa di inammissibilità determinata volontariamente.
È necessario motivare la rinuncia a un ricorso?
No, dal provvedimento emerge che la rinuncia può essere presentata anche senza alcuna indicazione delle ragioni. La sua efficacia processuale, che porta all’inammissibilità, non dipende dalla presenza di una motivazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13087 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13087 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LIZZANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di RIETI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG AVV_NOTAIO
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inammissibilità per rinuncia al ricorso.
Depositata in Cancelleria
Oggi,
29 MAR. 2024
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 5 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Rieti ha confermato il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti il 31 luglio 2023, di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca p equivalente del profitto di più reati tributari, di un’imbarcazione Pershing 54 modello TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO, alla RAGIONE_SOCIALE, di cui è legale rappresentante NOME COGNOME ma ritenuta nella disponibilità dell’indagato NOME COGNOME.
Il difensore del legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza.
Con l’unico motivo si deduce la violazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12bis d.lgs. n. 74 del 2000.
La parte ha successivamente depositato rinuncia all’impugnazione, senza alcuna indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della rinuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preso atto della rinuncia all’impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen. l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 500 determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 14/02/2024.