Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15089 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15089 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMERINUNCIANTE) nato a LOCRI il 15/10/1991
avverso l’ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME nel senso del rigetto del ricorso;
letta le rinuncia al ricorso da parte dell’imputato;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso
l’ordinanza con la quale il G.u.p. del medesimo Tribunale ha rigettato l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari.
2. Avverso l’ordinanza d’appello l’indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso articolando due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp.
att. cod. proc. pen.), deducenti violazione di legge (artt. 275, comma 4, e 299, comma
4-ter, cod. proc. pen.) e vizio cumulativo di motivazione.
3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe e, in particolare, il ricorrente ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia, cui consegue la sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, RV. 285462 – 02; Sez. 7, n. 39966 del 21/09/2022, Bulku).
Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell’iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’11 marzo 2025