Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10023 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10023 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
nel procedimento a carico Oi
NOME COGNOME nato a LECCE il 12/02/1960
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per rinuncia del ricorrente.
udito il difensore avvocato COGNOME del foro di BARI, in sostituzione ex art.102 c.p.p. dell’avvocato COGNOME del foro di BARI in difesa di RAGIONE_SOCIALE, la quale si riporta alla effettuata rinuncia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe.
Era stata denunciata con un primo motivo violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 leit. e) e 129 cod. proc. pen. con specifico riferimento agli artt. 110, 113 e 589 cod. pen.,lamentando che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sulle doglianze proposte dal responsabile civile, ritenendole sovrapponibili con quelle della difesa dell’imputato e i con un secondo motivo violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 lett. e) con specifico riferimento all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in punto di diniego della richiesta difensiva di riaprire l’istruttoria dibattimentale.
Aveva chiesto, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 5/8/2024, tuttavia, il difensore e procuratore speciale del ricorrente, Avv. NOME COGNOME ha fatto pervenire a questa Corte dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, a seguito dell’intervenuta revoca della provvisionale.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
A seguito dell’intervenuta formale rinuncia all’impugnazione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), tenuto conto che il proposto ricorso per cassazione non riguardava l’aspetto della revocata provvisionale, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2025
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