Rinuncia al ricorso in Cassazione: attenzione ai costi!
La decisione di presentare un’impugnazione in ambito penale è un passo delicato che richiede attente valutazioni. Ancora più ponderata deve essere la scelta di fare un passo indietro. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 46042 del 2023, ci ricorda che la rinuncia al ricorso non è un atto privo di conseguenze, ma comporta precise responsabilità economiche a carico di chi la effettua. Analizziamo insieme questo importante principio processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Perugia, che aveva dichiarato l’estinzione di un reato nei confronti di un imputato grazie all’esito positivo della messa alla prova. Nonostante la conclusione favorevole, i difensori dell’imputato avevano proposto ricorso per cassazione, sollevando una questione di diritto relativa alla presunta non rinunciabilità della messa alla prova.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, è intervenuto un fatto nuovo: l’imputato stesso ha formalmente presentato una rinuncia all’impugnazione. A questo punto, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi non più sul tema del ricorso, ma sulle conseguenze dirette di tale rinuncia.
La Decisione della Corte sulla rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia e, conformemente a quanto previsto dal codice di procedura penale, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La parte più significativa della decisione, però, non è questa declaratoria, che è un atto dovuto, bensì ciò che ne consegue. La Corte ha infatti condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende.
Questa condanna, automatica in caso di inammissibilità, dimostra come il sistema processuale tratti la rinuncia al ricorso come una delle cause che impediscono l’esame nel merito, equiparandola ad altre forme di vizi dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni: Perché la rinuncia al ricorso comporta una sanzione?
Il cuore della sentenza risiede nella spiegazione giuridica di questa decisione. La Corte si basa sull’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato (richiamando la sentenza “Arena” del 2016), secondo cui la legge non fa alcuna distinzione tra le diverse cause che portano a una declaratoria di inammissibilità.
In altre parole, non importa se il ricorso è inammissibile perché tardivo, privo dei motivi richiesti o perché vi si è rinunciato. L’esito è identico: l’attivazione della macchina della giustizia senza un valido motivo (o con un motivo venuto meno) comporta l’addebito delle spese e di una sanzione. La rinuncia, se non è motivata da nuovi elementi che dimostrino una sopravvenuta carenza di interesse, è considerata un atto che chiude il procedimento in modo anomalo, giustificando l’applicazione della sanzione pecuniaria come deterrente contro impugnazioni presentate con leggerezza.
Conclusioni
La sentenza in commento offre un’importante lezione pratica: la presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere sempre frutto di una valutazione seria e approfondita. La possibilità di una successiva rinuncia al ricorso non deve essere vista come una via d’uscita priva di costi. Al contrario, essa comporta conseguenze economiche certe e significative. Questa regola mira a garantire la serietà delle impugnazioni e a scoraggiare un uso strumentale o poco ponderato degli strumenti processuali, tutelando così le risorse del sistema giudiziario.
Rinunciare a un ricorso per cassazione ha delle conseguenze economiche?
Sì, la sentenza chiarisce che la rinuncia al ricorso ne determina l’inammissibilità e, di conseguenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata a 3.000 euro.
La sanzione per l’inammissibilità si applica sempre in caso di rinuncia?
Sì. La Corte di Cassazione ha specificato che l’articolo 616 del codice di procedura penale non distingue tra le diverse cause di inammissibilità. Pertanto, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria consegue anche quando l’inammissibilità deriva dalla rinuncia all’impugnazione, a meno che questa non sia fondata sull’emersione di nuovi elementi che determinano una carenza di interesse.
Qual è il fondamento giuridico per la condanna alle spese in caso di rinuncia?
Il fondamento è l’articolo 616 del codice di procedura penale, interpretato dalla giurisprudenza costante nel senso di applicare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a tutte le forme di inammissibilità, inclusa quella derivante da una rinuncia formale al ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46042 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46042 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia il 22/11/2022
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 novembre 2022 il Tribunale di Perugia ha dichiarato nei confronti di NOME COGNOME l’estinzione del reato ascrittogli per l’esito positivo della messa alla prova.
Avverso l’anzidetta sentenza i difensori dell’imputato hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari ritenuto non rinunciabile la messa alla prova; rinuncia formulata personalmente dall’imputato all’udienza del 22 novembre 2022.
L’11 settembre 2023 è pervenuta rinuncia all’impugnazione da parte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRMO
L’intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..
A tale declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Deve precisarsi che il Collegio ritiene di dover dare adesione all’orientamento (Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016, Arena, Rv. 267373 – 01) secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione – non fondata sull’emersione di nuovi elementi atti a determinare la sopravvenuta carenza di interesse – consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME
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