Rinuncia al Ricorso per Cassazione: Analisi delle Conseguenze Economiche
La decisione di presentare un ricorso per Cassazione è un passo cruciale nel percorso processuale, ma cosa accade quando, in un secondo momento, si decide di fare un passo indietro? La rinuncia al ricorso è un istituto previsto dal nostro ordinamento, ma non è privo di conseguenze. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce sulle implicazioni economiche di tale scelta, confermando che chi rinuncia è tenuto non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a una sanzione pecuniaria.
Il Contesto del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Prima che la Corte potesse entrare nel merito della questione, tuttavia, il ricorrente ha depositato una dichiarazione formale e personale di rinuncia al ricorso.
Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento. Anziché valutare i motivi dell’impugnazione, la Corte si è trovata a dover prendere atto della volontà della parte di non proseguire, con tutte le conseguenze procedurali che ne derivano.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
Di fronte alla dichiarazione di rinuncia, la Corte di Cassazione ha agito in conformità con quanto stabilito dall’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma prevede espressamente che l’impugnazione sia inammissibile quando vi è una rinuncia.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e, applicando l’articolo 616 del codice di procedura penale, ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il rimborso delle spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Condanna
La parte più interessante della decisione risiede nelle motivazioni che giustificano l’imposizione della sanzione pecuniaria. La Corte chiarisce che la rinuncia al ricorso non è un atto neutro, ma una causa di inammissibilità direttamente riconducibile alla volontà e, quindi, alla “colpa” del ricorrente. Questo principio, già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000, sta alla base della condanna.
In sostanza, attivando la macchina giudiziaria con un ricorso per poi interromperla volontariamente, il ricorrente crea comunque un onere per il sistema. La sanzione pecuniaria ha quindi una funzione deterrente e compensativa.
La Corte ha inoltre precisato che l’articolo 616 c.p.p., che prevede la condanna alle spese e alla sanzione, non fa distinzioni tra le varie cause di inammissibilità. Che l’inammissibilità derivi da vizi formali (come quelli previsti dall’art. 606 c.p.p.) o da una rinuncia volontaria (art. 591 c.p.p.), la conseguenza economica è la medesima. A supporto di questa interpretazione, vengono citate diverse sentenze conformi della stessa Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è una scelta che pone fine al contenzioso, ma comporta responsabilità economiche precise. La decisione di impugnare una sentenza deve essere ponderata, poiché un successivo ripensamento non è privo di costi. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di una causa di inammissibilità che il sistema giuridico attribuisce interamente alla volontà della parte che, prima, ha proposto l’impugnazione e, poi, l’ha ritirata.
Cosa succede se, dopo aver presentato un ricorso in Cassazione, decido di ritirarlo?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, si viene condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché si deve pagare una sanzione anche se la rinuncia al ricorso è volontaria?
Secondo la giurisprudenza, la rinuncia è una causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi alla colpa, del ricorrente. Avendo attivato il sistema giudiziario per poi interromperlo, il ricorrente è tenuto a sostenere un costo per l’onere causato.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in caso di rinuncia al ricorso?
Nel caso specifico analizzato dall’ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito una sanzione di tremila euro, oltre al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1842 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1842 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dal ricorrente;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato per tale ragione inammissibile ai sensi dell’a 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), cod. proc. pen.;
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinunci all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa del ricorrente (Corte Cost. n.186 d 2000), tenuto, altresì, conto che l’art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipo di inammissibilità previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28961 del 26/6/2016, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, COGNOME, Rv. 263921 ; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I’l dicembre 2025.