Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3168 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3168 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a RIMINI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava parzialmente la sentenza con cui il tribunale di Rimini, in data 2.7.2021, aveva condanNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, ciascuna alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari a esse in rubrica ascritti.
Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiedeono l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, fondato su motivi comuni, entrambe le imputate, articolando, a mezzo del loro difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, quattro motivi di ricorso, con cui vengono dedotti violazioni di legge e vizi di motivazione, sotto diversi profili.
Con requisitoria scritta il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che i ricorsi siano rigettati.
In via preliminare va rilevato che in data 8.10.2025 il difensore di fiducia delle imputate, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Sezione, a mezzo di posta elettronica certificata, espressa rinuncia ai ricorsi proposti avverso l’indicata sentenza, sottoscritta da entrambe, essendo stato raggiunto nel frattempo un accordo transattivo tra le ricorrenti e le costituite parti civili in favore delle quali la corte di appello, riformando sul punto la sentenza del tribunale di Rimini, aveva condanNOME le COGNOME al risarcimento dei danni derivanti da reato.
Il difensore ha agito in qualità di procuratore speciale delle imputate, posto che nel corpo dell’atto di rinuncia queste ultime hanno anche conferito all’AVV_NOTAIO il potere di agire in qualità di loro procuratore speciale, conferendogli i più ampi poteri, ivi compreso quello di procedere al deposito delle rispettive rinunce al ricorso.
Si è, dunque, verificata la causa di inammissibilità dell’impugnazione espressamente prevista dall’art. 591, co. 1, lett. d), cod. proc. pen., che impone di dichiarare inammissibili i ricorsi di cui in premessa, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la
A
manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Rv. 285663).
6. Non prevedendo l’art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità elencate dall’art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen (cfr. Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Rv. 285462), e non potendosi affermare, d’altra parte, che, nel caso in esame, la sopravvenuta carenza di interesse sia derivata da causa non imputabile al ricorrente (cfr. Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, Rv. 288594), alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.10.2025.