Rinuncia al Ricorso: Quando l’Interesse all’Impugnazione Viene Meno
La recente sentenza n. 39669/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla dinamica processuale della rinuncia al ricorso. Il caso analizzato dimostra come un evento favorevole, sopravvenuto dopo la presentazione dell’appello, possa far venir meno l’interesse della parte a proseguire il giudizio, portando a una dichiarazione di inammissibilità. Questo principio è fondamentale per comprendere l’economia processuale e il requisito dell’interesse ad agire.
I Fatti del Caso: Dal Sequestro alla Cassazione
La vicenda ha origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) nell’ambito di un’indagine per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dal metodo mafioso. L’indagato, vedendosi rigettata l’istanza di revoca del sequestro, proponeva appello al Tribunale del riesame, il quale confermava il provvedimento.
Contro la decisione del riesame, l’interessato presentava ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione e l’erronea applicazione della legge.
La Svolta: Dissequestro e Rinuncia al Ricorso
Il colpo di scena si verifica mentre il ricorso è pendente dinanzi alla Suprema Corte. Con un’ordinanza successiva, lo stesso GIP che aveva emesso il sequestro disponeva il dissequestro del bene oggetto della contesa.
A seguito di questo sviluppo, il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, depositava un atto di rinuncia al ricorso. La motivazione era chiara e diretta: il dissequestro del bene aveva soddisfatto la pretesa del suo assistito, facendo venir meno ogni interesse a una pronuncia da parte della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che la rinuncia era motivata da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, il dissequestro, che era intervenuto successivamente alla presentazione del ricorso stesso. Questo evento ha di fatto annullato l’interesse del ricorrente a ottenere una decisione nel merito.
Il principio giuridico sottostante è quello dell'”interesse all’impugnazione”, un presupposto processuale che deve esistere non solo al momento della presentazione del ricorso, ma per tutta la durata del procedimento. Se, per qualsiasi motivo, la parte ottiene il bene della vita a cui aspirava, l’impugnazione perde la sua ragione d’essere. In questo scenario, proseguire il giudizio costituirebbe un’inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un concetto cardine della procedura penale: non si può ricorrere in giudizio senza un interesse concreto e attuale. La decisione di dichiarare inammissibile il ricorso a seguito di una rinuncia motivata da un evento satisfattivo (il dissequestro) è coerente con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Per gli operatori del diritto, questo caso serve a ricordare che la strategia processuale deve essere costantemente aggiornata in base agli sviluppi del procedimento. Un atto come la rinuncia al ricorso, se ben motivato, può essere lo strumento più efficace per chiudere una controversia che ha perso il suo oggetto.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione?
La rinuncia formale a un ricorso ne determina l’estinzione. Come in questo caso, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, chiudendo il procedimento senza entrare nel merito della questione.
Perché la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in questo caso specifico?
Perché la rinuncia era motivata da un provvedimento favorevole (il dissequestro del bene) ottenuto dal ricorrente dopo la presentazione del ricorso. Questo evento ha fatto venir meno il suo ‘interesse all’impugnazione’, ovvero la necessità concreta di ottenere una decisione dalla Corte.
Che cos’è l’ ‘interesse all’impugnazione’ e perché è importante?
È un presupposto processuale che richiede che la parte abbia un interesse concreto, personale e attuale a ottenere una modifica del provvedimento che contesta. Secondo la sentenza, questo interesse deve sussistere per tutta la durata del giudizio, e se viene meno, come nel caso di specie, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39669 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Cinquefrondi (RC) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/5/2024 del Tribunale del riesame di Regg Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 27/5/2024, il Tribunale del riesame di Reggio Calabr rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 21/3 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, che aveva rig l’istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dallo stesso U il 4/3/2024 con riguardo al delitto di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990 aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione lo NOME, deducendo – con unico motivo – il vizio di motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 325 cod. proc. pen. in relazione alle norme contestate ad all’art. 240-bis cod. pen.
Con atto del 17/7/2024, il difensore – munito di procura speciale – ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto il bene in oggetto è stato dissequestrato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 27/5/2024.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, senza spese in quanto la rinuncia è motivata da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, successivo alla presentazione del ricorso stesso, che ha fatto venir meno l’interesse all’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 giiere estensore
Il Presidenite