Rinuncia al ricorso: inefficace senza procura speciale secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25787/2024, torna su due principi fondamentali della procedura penale: la validità della rinuncia al ricorso e l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il caso analizzato offre spunti cruciali per comprendere i requisiti formali di alcuni atti difensivi e le conseguenze di un mutamento delle circostanze fattuali in pendenza di giudizio.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Emilia che applicava la misura della custodia cautelare in carcere a un soggetto indagato per i reati di omicidio stradale aggravato e guida in stato di ebbrezza. L’indagato proponeva istanza di riesame al Tribunale della Libertà di Bologna, che tuttavia rigettava la richiesta, confermando la detenzione in carcere.
Contro questa decisione, il difensore dell’indagato presentava ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 275 del codice di procedura penale. In particolare, si contestava la motivazione del Tribunale, ritenuta insufficiente e basata su una valutazione astratta dell’inidoneità degli arresti domiciliari. Successivamente, in pendenza del giudizio di legittimità, la difesa depositava un atto di rinuncia al ricorso.
La questione della rinuncia al ricorso e la procura speciale
Il primo punto affrontato dalla Suprema Corte riguarda proprio l’efficacia dell’atto di rinuncia. I giudici hanno preliminarmente rilevato che la rinuncia al ricorso era stata presentata dai difensori di fiducia senza che questi fossero muniti di una procura speciale.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: la rinuncia non è un mero atto di esercizio del diritto di difesa, ma un atto dispositivo che richiede una manifestazione di volontà inequivoca e personale dell’interessato. Pertanto, affinché sia valida, la rinuncia deve essere sottoscritta personalmente dalla parte o, in alternativa, da un procuratore speciale. Il semplice mandato difensivo non è sufficiente a conferire all’avvocato questo specifico potere. Di conseguenza, la rinuncia presentata nel caso di specie è stata ritenuta inefficace e priva di effetti giuridici.
La decisione della Corte: inammissibilità per carenza di interesse
Pur avendo dichiarato inefficace la rinuncia, la Corte di Cassazione ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile, ma per un motivo diverso: la sopravvenuta carenza di interesse.
Le motivazioni
I giudici hanno accertato che, successivamente alla presentazione del ricorso, il GIP del Tribunale di Reggio Emilia aveva emesso una nuova ordinanza, sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Questo cambiamento ha modificato sostanzialmente la situazione dell’indagato, facendo venir meno il suo interesse a ottenere una pronuncia sul ricorso originario, che verteva specificamente sulla legittimità della detenzione in carcere. L’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto produrre alcun effetto pratico favorevole per il ricorrente, dato che la misura contestata non era più in atto. Questa situazione integra la cosiddetta “sopravvenuta carenza di interesse”, che costituisce una causa di inammissibilità dell’impugnazione.
Le conclusioni
La sentenza consolida due importanti principi procedurali. In primo luogo, la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto personalissimo che, se non sottoscritto dall’imputato, richiede una procura speciale ad hoc, non essendo sufficiente il mandato difensivo generale. In secondo luogo, quando un ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza che vi sia una “sostanziale soccombenza” del ricorrente (ovvero, senza che la causa dell’inammissibilità sia a lui addebitabile), non deve seguire la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, ma solo a quello delle spese processuali. La decisione, quindi, chiarisce i confini tra atti difensivi e atti dispositivi e le conseguenze procedurali derivanti dal mutamento delle circostanze di fatto.
Un avvocato può presentare una rinuncia al ricorso per il proprio cliente?
Sì, ma solo se è munito di una procura speciale. Il mandato difensivo generale non è sufficiente, poiché la rinuncia è considerata un atto dispositivo che richiede una manifestazione di volontà personale e inequivoca dell’interessato.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile per ‘sopravvenuta carenza di interesse’?
Significa che, dopo la presentazione del ricorso, si è verificato un evento che ha reso inutile una decisione nel merito. Nel caso specifico, la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente a contestare la misura carceraria originaria.
Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, il ricorrente deve pagare una sanzione?
No. Secondo questa sentenza, in caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non addebitabile al ricorrente, non deve essere applicata alcuna sanzione pecuniaria, ma solo la condanna al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25787 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25787 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMERINUNCIANTE) nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 7.12.2023 il Tribunale di Bologna ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Reggio Emilia in data 20.11.2023 gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo a) (art. 589 bis comma 1 e 6 ultimo comma e 589 ter cod.pen. per il quale era stato arrestato in flagranza procedendosi in stato di libertà anche per l’imputazione di cui al capo b) (art. 186 comma 7 C.d.S.).
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 275 cod.proc.pen.
Si assume che nella specie la motivazione adottata dal Tribunale del riesame a sostegno dell’applicazione della custodia cautelare in carcere non é sufficiente, fondandosi esclusivamente sull’abitualità del ricorrente ad abusare di sostanze alcoliche e sull’inidoneità del tutto astratta degli arresti domiciliari a contener data la facilità con cui la misura richiesta potrebbe essere elusa.
Non può in particolare negarsi l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte.
Con atto in data 22.3.2024 la difesa dell’indagato ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente rilevato che non può essere ritenuta efficace la rinuncia al ricorso presentata dagli AVV_NOTAIO, in qualità di difensori di fiducia di COGNOME NOME, atteso che l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo difensore sprovvisto tuttavia di procura speciale, non può esplicare il suo effetto posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (vedi tra le ultime Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Rv. 285663).
Va altresì rilevato che l’odierno ricorrente, a seguito dell’ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Emilia in data 13.2.2024, risulta sottoposto non più alla
misura della custodia cautelare in carcere bensì alla misura degli ar domicìliari con il presidio del braccialetto elettronico.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di intere del ricorrente.
Nel COGNOME caso COGNOME in COGNOME cui COGNOME il ricorso per cassazione sia COGNOME inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in difetto di una sostanziale soccombe del ricorrente, al quale nessun addebito possa muoversi per il successivo v meno dell’interesse, alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione deve seguire alcuna condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali.
Così deciso il 9.5.2024