Rinuncia al ricorso: La Cassazione chiarisce quando non si pagano le spese
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 5545/2025, affronta un’interessante questione procedurale: quali sono le conseguenze di una rinuncia al ricorso quando l’interesse a proseguire il giudizio viene meno per cause esterne, come la restituzione di beni sequestrati? La decisione offre un importante chiarimento sul principio di soccombenza e sulla condanna alle spese processuali, delineando un quadro di tutela per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Dal Sequestro al Ricorso
La vicenda ha origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. La misura cautelare colpiva le quote sociali e l’intero patrimonio aziendale, inclusi conti correnti e titoli, di diverse società. Tra queste, una società partecipata da una S.R.L., la quale, ritenendosi lesa dal provvedimento in qualità di terza interessata, decideva di impugnare l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro.
Il ricorso per cassazione si fondava su vizi di violazione di legge e omessa motivazione. La società ricorrente contestava la tesi del tribunale secondo cui, in quanto terza interessata, non avrebbe potuto sollevare questioni relative ai presupposti del sequestro, come il fumus commissi delicti (la parvenza di reato) e il periculum in mora (il pericolo nel ritardo).
La Svolta Processuale e la Rinuncia al Ricorso
Durante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, si è verificato un evento decisivo: l’autorità giudiziaria ha disposto il dissequestro, restituendo i beni alla disponibilità della società. Di conseguenza, l’obiettivo principale del ricorso – ovvero la liberazione dei beni – era stato raggiunto.
Preso atto della nuova situazione, il difensore della società ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso, attestando l’avvenuto dissequestro. Questo atto ha spostato il focus della Corte dalla questione di merito (la legittimità del sequestro) alla questione procedurale delle conseguenze della rinuncia.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione, tuttavia, si concentra su un principio di fondamentale importanza pratica. I giudici hanno stabilito che, quando l’inammissibilità deriva da una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, quest’ultimo non deve subire conseguenze negative.
Richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale (Sent. n. 45618 del 2021), la Corte ha affermato che la restituzione della cosa sequestrata fa venir meno l’interesse alla decisione. Questo evento non costituisce un’ipotesi di soccombenza. In altre parole, il ricorrente non ha ‘perso’ la causa; semplicemente, il motivo per cui l’aveva iniziata è venuto a mancare per un fatto esterno. Pertanto, non può essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza consolida un principio di equità e ragionevolezza processuale. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Tutela del ricorrente: Chi impugna un provvedimento e, durante il processo, ottiene il risultato sperato per altre vie (come un dissequestro), non viene penalizzato economicamente se decide di abbandonare l’impugnazione.
2. Efficienza processuale: Si incentiva la deflazione del contenzioso. Se la controversia si risolve, le parti sono incoraggiate a porre fine al giudizio senza temere condanne alle spese, liberando risorse giudiziarie per altri casi.
3. Distinzione dalla soccombenza: Viene tracciata una linea netta tra chi perde una causa nel merito e chi vede semplicemente cessare la materia del contendere. Solo nel primo caso si giustifica pienamente una condanna alle spese.
In conclusione, questa decisione riafferma che il sistema processuale penale non deve punire chi rinuncia a un’azione legale divenuta inutile, ma deve piuttosto prendere atto della risoluzione della controversia nei fatti, senza imporre oneri ingiustificati.
Cosa accade se si rinuncia a un ricorso in Cassazione perché i beni sequestrati sono stati restituiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. La causa della rinuncia, ovvero il dissequestro, determina una sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio, rendendolo di fatto inutile.
In caso di rinuncia al ricorso per avvenuto dissequestro, si devono pagare le spese processuali?
No. Secondo la sentenza, poiché la carenza di interesse non è colpa del ricorrente ma deriva da un evento favorevole (la restituzione dei beni), non si configura una soccombenza. Di conseguenza, il ricorrente non viene condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di ammende.
Perché il dissequestro dei beni fa venir meno l’interesse a ricorrere?
Perché lo scopo principale del ricorso contro un provvedimento di sequestro è ottenere la restituzione dei beni. Una volta che tale risultato è stato raggiunto attraverso il dissequestro, il ricorrente non ha più un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia dalla Corte di Cassazione, poiché la sua pretesa è stata soddisfatta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5545 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5545 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA GLYPH
ogg’, GLYPH 11 FEB. 2025
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE. Legale NOME COGNOME NZ1ONA GLYPH I GLYPH RIO NOME r nel procedimento a carico di COGNOME Rosario + altri ; avverso la ordinanza del 16/08/2024 del tribunale del riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale NOME COGNOME quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo del gip del tribunale di Reggio Calabria del 1.07.2024 con cui era stato disposto tra !latro il sequestro preventivo ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen. delle quote sociali e dell’intero patrimonio aziendale oltre che dei conti correnti, libretti di deposito contratti di acquisto di titoli di Stato, azi obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni di talune persone giuridiche tra le quali anche la RAGIONE_SOCIALE di cui la RAGIONE_SOCIALE è socia, nel
quadro di indagini afferenti il reato ex art. 452 quaterdecies c.p., confermava il sequestro.
Avverso la predetta ordinanza RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale NOME COGNOME mediante il proprio difensore ha proposto, con un solo motivo, ricorso per cassazione.
Deduce vizi di violazione di legge contestandosi la tesi del tribunale secondo il quale la predetta società in quanto terza interessata non avrebbe potuto contestare elementi relativi alla tematica della sussistenza dei presupposti del disposto sequestro. E si aggiunge il vizio di omessa motivazione circa il fumus del sequestro e circa il periculum in mora nonostante la prospettazione al riguardo di doglianze difensive.
In data 22.1.2025 è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del difensore della ricorrente, con attestazione del sopravvenuto dissequestro.
Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile. Ricorre quindi in tal caso l’applicabilità del principio per cui i tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 – , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025.