Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29364 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29364 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari del 03/10/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona Sostituto Procuratore general
AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28/11/2017 (irr. 02/02/2018), il Tribunale di Foggia assolveva NOME COGNOME dai reati di associazione per delinquere, truffa aggravata e corruzione perché il fatto non sussiste, quanto al reato associativo, e per non aver commesso il fatto, quanto alle residue imputazioni.
L’istante formulava quindi richiesta di riparazione avanzata ex art. :314 cod. proc. pen., i relazione all’asserita ingiusta detenzione patita dal 1/6/2012 al 18/6/2012 in regime d custodia cautelare in carcere e poi fino al 6/9/2012 in regime di arresti domicilia (successivamente sostituita da obbligo di dimora).
Con ordinanza resa il 07/06/2021, la Corte di appello di Roma rigettava la domanda di riparazione da lui avanzata per la detenzione subita nell’ambito del procedimento penale, valorizzando il silenzio serbato dall’odierno ricorrente in sede di interrogatorio.
Con ordinanza n. 44588 del 10/11/2022, la Corte di Cassazione annullava con rinvio detta ordinanza.
Si evidenziava in particolare come il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con una scarna motivazione, dopo avere ricordato i principi affermati da questa Corte di legittimità in tema di riparazio per ingiusta detenzione, si limitava ad affermare: «Tale principio si attaglia perfettamente a caso in esame: il Tribunale di Foggia, pur assolvendo il predetto dalle írnputazioni ascrittegli sensi del capoverso RAGIONE_SOCIALE‘art. 530 cpp, pur tuttavia stigmatizzava che “nel periodo i contestazione COGNOME ricevette , in assenza di una qualsivoglia valida giustificazione, RAGIONE_SOCIALEe utilità dalla RAGIONE_SOCIALE“, anche se non poteva ritenersi provato per le ragioni evidenz nel corpo motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza dedicata alla posizione del COGNOME (pagg. 34-35) che tali utilità fossero il prezzo di atti illegittimi commessi dal COGNOME nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa proc di acquisizione del sistema TMED al reparto di cardiologia di San Severo. Tali “utilità” sono state valorizzate in chiave accusatoria nell’ordinanza custodiale in atti emessa nei suo confronti (cfr. pag.55 e segg.) ed il COGNOME non ha …addotto alcuna giustificazione riguardo, né in sede di interrogatorio di garanzia, né al dibattimento e neppure in questa sede».
Soprattutto, l’ultimo passaggio appare oscuro, in quanto non risponde all’obiezione difensiva, reiterata in questa sede, secondo cui, al contrario, in sede di interrogatorio garanzia il COGNOME ebbe a fornire agli inquirenti le spiegazioni richieste.
Non va trascurato, peraltro, che, ai sensi del nuovo dettato normativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., “l’esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEa facoltà di cui all’articolo 64, co. 3, let non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo” (così come novellato dall’art comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novembre 2021, n. 188 con decorrenza dal 14/12/2021), non potrebbe più tenersi conto, quale causa ostativa all’indennizzo, RAGIONE_SOCIALE‘eventuale silenzio serbato dall’imputato in sede di interrogatorio.
In ogni caso, peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato si palesa insufficiente a spiegare in che termini i comportamenti che si addebitano al COGNOME (le utilità ricevut dalla RAGIONE_SOCIALE) possano aver determinato il giudice ad emettere la misura cautelare ne suoi confronti in relazione al reato contestato da cui è stato noi assolto.
Con ordinanza del 03/10/2023, la Corte di appello di Bari rigettava nuovamente la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione avanzata dal COGNOME, ritenendo sussistente grave colpa da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante.
Avverso il provvedimento l’imputato proponeva, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione.
Il ricorrente lamentava violazione di legge in riferimento all’articolo 314 cod. proc. pen. vizio di motivazione, evidenziando come l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello difetti di alcun passaggi logici che rivestono carattere di essenzialità e la cui mancanza determina manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
Ed infatti la Corte di appello focalizza la sua attenzione su circostanze irrilevanti su cu COGNOME avrebbe mentito, avendo al contrario egli fin dall’inizio detto il vero sulle circosta essenziali, come la sussistenza di un rapporto di amicizia con la vittima, l’essersi incontrato co la vittima la notte RAGIONE_SOCIALE‘omicidio, l’essere il negozio di frutteria di proprietà del proprio zi NOMENOME l’essere a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa somma di danaro detenuto dalla vittima.
Il ricorrente pertanto non sarebbe venuto meno all’obbligo di portare all’attenzione RAGIONE_SOCIALEa Giustizia elementi idonei a far cessare lo stato di custodia.
In data 26/10/2023, il RAGIONE_SOCIALE faceva pervenire memoria in cui concludeva per il rigetto del ricorso.
In data 5 febbraio 2024, l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, faceva pervenire un atto di rinunzia al ricorso, cui era allegata una precedente rinuncia in dat 22/12/2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, è inammissibile pe rinuncia allo stesso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 589, comma 2, cod. proc. pen..
Alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento. Tenuto altresì conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi pe ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità medesima consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento RAGIONE_SOCIALEa somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 500,00.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro cinquecento in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Così deciso il 05/04/2024.