Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Costi secondo la Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che, sebbene possa sembrare una semplice ritirata, comporta conseguenze giuridiche precise e inevitabili. Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: rinunciare a un’impugnazione non solo ne determina la fine, ma comporta anche l’addebito delle spese. Analizziamo come una scelta difensiva possa tradursi in una declaratoria di inammissibilità e in una condanna economica per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di un soggetto per il grave delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.). Il Tribunale di Cosenza aveva inizialmente rigettato la richiesta di sostituzione della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari. Contro questa decisione, la difesa aveva proposto appello al Tribunale del riesame di Catanzaro, il quale, tuttavia, aveva confermato il provvedimento.
A questo punto, il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare il merito delle questioni sollevate, lo stesso difensore ha trasmesso una formale e rituale rinuncia al ricorso.
La Rinuncia al Ricorso e l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione, presa visione dell’atto di rinuncia, non ha potuto fare altro che applicare una norma specifica del codice di procedura penale. La scelta di rinunciare all’impugnazione è una facoltà della parte, ma una volta esercitata, produce un effetto automatico e vincolante per il giudice.
Il Codice di procedura penale, infatti, è estremamente chiaro su questo punto. La rinuncia all’impugnazione è una delle cause che portano a una declaratoria di inammissibilità, impedendo alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate. Il processo si arresta a uno stadio preliminare, senza che i motivi di doglianza vengano valutati.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è stata breve e lineare, basandosi su due articoli chiave del codice di procedura penale.
In primo luogo, l’art. 591, comma 1, lettera d), stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi è rinuncia. La Corte, quindi, non ha avuto alcuna discrezionalità: la rinuncia ha comportato automaticamente la declaratoria di inammissibilità.
In secondo luogo, l’art. 616, comma 1, del medesimo codice, disciplina le conseguenze economiche di tale declaratoria. La norma prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la stessa parte deve versare una somma in favore della cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice in base alla sua discrezionalità ma tenendo conto della causa di inammissibilità. In questo caso, la somma è stata quantificata in cinquecento euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza in commento, pur nella sua semplicità, offre un’importante lezione pratica: la rinuncia al ricorso non è un atto privo di conseguenze. Se da un lato pone fine al procedimento di impugnazione, dall’altro lato attiva un meccanismo sanzionatorio di natura economica. La condanna alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende serve a responsabilizzare le parti, disincentivando la presentazione di ricorsi non ponderati o meramente dilatori. Pertanto, la scelta di rinunciare deve essere attentamente valutata dal difensore e dal suo assistito, tenendo conto non solo della chiusura del contenzioso ma anche dei costi che ne derivano.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminarne il merito, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d, del codice di procedura penale.
La rinuncia a un ricorso comporta delle conseguenze economiche?
Sì, la parte che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Nel caso specifico, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore dell’imputato ha trasmesso una formale rinuncia all’impugnazione prima che la Corte potesse decidere sui motivi presentati.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1601 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1601 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/05/2025 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il 15 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 25 gennaio 2025, con cui il Tribunale di Cosenza ha rigettato l’istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia in carcere, applicata per il delitto ex art. 416 bis cod. pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura disposta, nonchØ all’operatività della presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen, in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso ascritto all’assistito.
Il 15 ottobre 2025 il difensore procuratore speciale di NOME COGNOME ha trasmesso rituale rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Alla sopravvenuta rinuncia al ricorso consegue, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME