Rinuncia al ricorso: quando l’impugnazione diventa inammissibile
L’istituto della rinuncia al ricorso rappresenta un momento cruciale nel processo penale, determinando la conclusione anticipata del giudizio di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto le conseguenze di tale atto, confermando un principio consolidato: la rinuncia conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità e alla condanna al pagamento delle spese. Analizziamo la vicenda per comprendere meglio la portata di questa decisione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine dall’impugnazione presentata da un soggetto avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame. Tale provvedimento, tipicamente relativo a misure cautelari, era stato contestato dal ricorrente, che aveva deciso di portarlo all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione per ottenerne l’annullamento.
L’Atto di Rinuncia: Un Punto di Svolta
Durante la pendenza del giudizio in Cassazione, si è verificato un evento determinante: il ricorrente, attraverso una dichiarazione formale pervenuta alla cancelleria e rilasciata presso la casa circondariale, ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso precedentemente proposto. Questo atto unilaterale ha cambiato radicalmente il corso del procedimento, spostando l’attenzione della Corte dalla valutazione del merito dell’impugnazione alla presa d’atto della volontà della parte.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
Di fronte alla dichiarazione di rinuncia, la Corte di Cassazione ha agito in conformità con quanto previsto dalla procedura. Ha constatato l’esistenza di un atto formale e inequivocabile di rinuncia, proveniente dalla parte che aveva attivato il giudizio di legittimità.
Di conseguenza, i giudici hanno applicato l’articolo 591 del codice di procedura penale, che disciplina le cause di inammissibilità delle impugnazioni. La norma prevede che, in caso di rinuncia, l’impugnazione debba essere dichiarata inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono lineari e si fondano su un principio cardine del diritto processuale. La rinuncia è un atto dispositivo con cui la parte manifesta il proprio disinteresse alla prosecuzione del giudizio. Una volta che tale volontà viene formalizzata, il potere del giudice di decidere nel merito viene meno, poiché è venuto meno l’impulso di parte che ha dato origine al procedimento stesso.
La Corte, pertanto, non entra nel vivo delle questioni sollevate con il ricorso originario. La sua funzione si limita a prendere atto della rinuncia e a dichiarare l’inammissibilità del gravame. La condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza diretta e automatica prevista dalla legge, posta a carico della parte che, rinunciando, ha di fatto causato la conclusione del procedimento.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un concetto fondamentale: la rinuncia al ricorso è un atto processuale serio e dalle conseguenze definitive. Comporta la chiusura irrevocabile del giudizio di impugnazione e l’addebito delle relative spese. Questa pronuncia serve come monito sull’importanza di ponderare attentamente ogni scelta processuale, poiché un atto di rinuncia, una volta compiuto, preclude qualsiasi ulteriore esame delle proprie ragioni davanti al giudice adito.
Cosa succede se una persona rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Chi paga le spese del processo in caso di rinuncia al ricorso?
Le spese processuali sono a carico della persona che ha presentato il ricorso e che ha successivamente rinunciato.
Qual è la base giuridica per dichiarare un ricorso inammissibile a seguito di rinuncia?
La decisione si fonda sull’articolo 591 del codice di procedura penale, che elenca la rinuncia tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23752 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 23752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti gli atti del proc. n. 13561/24 nei confronti di COGNOME NOME;
Ritenuto che con dichiarazione pervenuta in cancelleria e rilasciata alla casa circondariale Caltanissetta COGNOME ha rinunciato al ricorso proposto avverso l’ordinanza del Tribunale d riesame di Caltanissetta del 21 marzo 2024;
che pertanto l’impugnazione deve dichiararsi inammissibile ex art. 591 cod.proc.pen. con 0144,, , (4 m d9 GLYPH o v(12M . zree GLYPH 6-uo (Lt GLYPH Gt u.à4R ska S2,0A,T10 alz 14 Q 46 i tu xuti-tP.Q.M. procedura de plano) ,e s( 2 GLYPH co-vittA
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Roma, 17 maggio 2024
IL CONSIGLIER EST.
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