Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15840 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15840 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Terni il 04/03/1947
avverso l’ordinanza del 24/10/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia’
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con l’ordinanza del 24 ottobre 2024, ha accolto la richiesta di detenzione domiciliare e ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicare la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME COGNOME per l’esecuzione della pena di anni tre inflitta a seguito della
condanna per alcuni fatti di bancarotta.
Il Tribunale ha ritenuto “più congrua” la misura della detenzione domiciliare e, conseguentemente, dichiarato inammissibile la richiesta principale in virtù dell’età del condannato, della mancanza di un’attività lavorativa, nonché del mancato risarcimento del danno e della solo superficiale assunzione di responsabilità.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo dei difensori, in un unico motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’errata applicazione dei criteri di valutazione non potendosi ritenere: a) che l’età avanzata sia ostativa all’applicazione della misura, b) che l’assenza di un’attività lavorativa sia di per sé ostativa (il condannato vive con la famiglia e ha mezzi di sostentamento e, soprattutto, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa), c) che l’avere o meno risarcito il danno non è indicato come requisito per la concessione della misura e, infine, d) che per l’applicazione della misura è sufficiente che il percorso di ravvedimento sia solo iniziato e non è necessario che questo sia compiuto.
In data 20 dicembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 21 gennaio 2025 l’avv. NOME COGNOME ha trasmesso in cancelleria una procura speciale, con sottoscrizione debitamente autenticata, allo stesso espressamente rilasciata dal ricorrente al solo fine di rinunciare all’impugnazione.
Il ricorso è inammissibile.
La procura speciale trasmessa, il cui contenuto risulta inequivoco, e il comportamento concludente tenuto dal difensore, che appunto trasmettendola ha adempiuto all’espresso mandato che gli era stato conferito, infatti, consentono di ritenere che l’intervenuta rinuncia al ricorso sia stata così ritualmente presentata e ciò, ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen., determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2025
Il Consiglierdrelatore