Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando Comporta la Condanna alle Spese?
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che può avere conseguenze significative, tra cui la condanna al pagamento delle spese. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce come, anche in caso di ritiro dell’impugnazione, non si possa sfuggire alle responsabilità economiche derivanti dal procedimento avviato. Analizziamo un caso pratico per comprendere meglio le dinamiche e le decisioni della Suprema Corte.
Il Caso: Sequestro di Denaro e Ricorso dei Genitori
La vicenda trae origine da un’indagine per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a carico di un giovane. Nel corso delle indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari dispone il sequestro preventivo di una somma di 36.000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. I genitori del ragazzo, terzi interessati poiché la somma era nella loro disponibilità, decidono di opporsi al provvedimento, presentando un’istanza di riesame al Tribunale della Libertà.
Il Tribunale rigetta la richiesta, confermando il sequestro. Contro questa decisione, i genitori, tramite il loro difensore, propongono ricorso per Cassazione, adducendo tre diversi motivi per ottenere l’annullamento del provvedimento.
La Svolta Processuale: La Rinuncia al Ricorso
Prima che la Corte di Cassazione potesse decidere nel merito, accade un fatto nuovo. Il procedimento penale a carico del figlio si conclude, e il giudice definisce il caso disponendo la confisca definitiva delle somme che erano state sottoposte a sequestro.
A questo punto, i genitori, prendendo atto della situazione, trasmettono una dichiarazione formale alla Corte, comunicando la loro rinuncia al ricorso. La loro azione, tuttavia, non chiude la vicenda senza conseguenze.
Le Motivazioni della Suprema Corte sulla Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, ricevuta la dichiarazione di rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La questione centrale, tuttavia, riguardava le spese processuali. Secondo i giudici, la rinuncia all’impugnazione non esonera automaticamente il ricorrente dal pagamento delle spese.
La Corte ha applicato l’articolo 616, comma 1, del codice di procedura penale, che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità. Secondo gli Ermellini, le ragioni addotte per giustificare la rinuncia (in questo caso, la confisca definitiva del denaro) sono indifferenti rispetto alla posizione processuale assunta in precedenza. L’aver presentato un ricorso, poi abbandonato, ha comunque messo in moto la macchina giudiziaria, generando dei costi.
Di conseguenza, pur prendendo atto della rinuncia, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle sole spese processuali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: la rinuncia al ricorso è un atto che pone fine alla contesa, ma non cancella le conseguenze procedurali dell’averla avviata. Chi impugna un provvedimento deve essere consapevole che, in caso di successivo ripensamento, sarà molto probabile una condanna alle spese processuali. Tale condanna è una conseguenza quasi automatica dell’inammissibilità derivante dalla rinuncia, a meno che non sussistano circostanze eccezionali che dimostrino un totale e sopravvenuto disinteresse non imputabile al ricorrente. La decisione di impugnare un provvedimento giudiziario deve quindi essere sempre ponderata con attenzione, valutando non solo le probabilità di successo, ma anche i costi potenziali in caso di insuccesso o di ritiro dell’azione legale.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Questo significa che il caso non viene esaminato nel merito e la decisione impugnata diventa definitiva.
Perché i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali nonostante la rinuncia?
Sono stati condannati perché, secondo l’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (anche se causata da rinuncia) comporta la condanna alle spese. La Corte ha ritenuto che le motivazioni della rinuncia non fossero sufficienti a giustificare un’eccezione a questa regola.
Qual era il motivo originario del sequestro del denaro?
Il denaro, per un importo di 36.000 euro, era stato sequestrato preventivamente perché ritenuto collegato a reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestati al figlio dei ricorrenti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6081 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6081 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME COGNOME nato a n-(ALBANIA) il 16/02/1974 COGNOME nato a frnin (ALBANIA) il 17/07/1968
avverso l’ordinanza del 18/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Lucca Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Lucca ha riget il riesame proposto da COGNOME e COGNOME terzi interessati dalla esecuzio sequestro preventivo dell’importo di euro 36.000 emesso ai sensi degli artt. 85 d.P. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribu locale ai danni del figlio convivente COGNOME COGNOME indagato per detenzione e più fa cessione di sostanza stupefacente;
rilevato che avverso detto provvedimento ha interposto ricorso il difensor procuratore speciale dei detti terzi interessati, adducendo tre diversi motivi di ric rilevato, ancora, che i ricorrenti hanno ritualmente rinunziato al ricors dichiarazione trasmessa a questa Corte segnalando che il procedimento penale promosso ai danni di Bureli Regis è stato definito con la confisca delle somme sottoposte a sequ
ritenuto che in ragione della intervenuta rinunzia, va dichiarata la inammissibilità del ricorso e che alla stessa conseguono comunque le statuizioni di cui all’art. 616 comma 1 cpp, nei limiti delle sole spese processuali, attesa l’indifferenza delle ragioni addotte a giustificazione della rinunzia rispetto alla posizione rivendicata dagli odierni ricorrenti da ultimo con il ricorso che occupa;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per rinuncia e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 01/10/2024
LLI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
COGNOME – Presidente –
GLYPH Sent. n. sez. 1533/2024
NOME COGNOME
GLYPH
CC – 01/10/2024
COGNOME
COGNOME – Relatore –
GLYPH R.G.N. 22019/2024
COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AUBAGNE (FRANCIA) il 26/08/1968 avverso l’ordinanza del 22/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha interposto ricorso avverso l’ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Palermo, rigettando il riesame proposto nell’interesse dell’indagato, ha confermato la misura custodiale di maggior rigore applicata al predetto per la ritenuta gravità indiziaria dell’ipotesi di reato allo stes contestata; rilevato che con dichiarazione ritualmente resa e trasmessa a questa Corte, il ricorrente ha rinunziato al ricorso evidenziando l’intervenuta concessione degli arresti domiciliari in sostituzione della misura in origine applicata, con conseguente, affermata, carenza di interesse allo scrutinio dei motivi di impugnazione; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso, conseguente alla rinunzia, non conseguono nel caso le pronunce di cui all’art 616 comma 1 cpp per le ragioni sottese alla rinunzia stessa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così è deciso, 01/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Prepidente
MASSIMd RitCIARELLI
NOME COGNOME NOME