Rinuncia al ricorso: quali sono le conseguenze?
La rinuncia al ricorso è un atto processuale con cui una parte decide volontariamente di abbandonare l’impugnazione presentata. Sebbene possa sembrare una semplice ritirata, le conseguenze giuridiche ed economiche possono essere significative. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra chiaramente cosa accade quando un imputato decide di fare un passo indietro, confermando un principio consolidato del nostro ordinamento processuale penale.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna da parte della Corte d’Appello, aveva presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso vertevano su un presunto vizio di motivazione relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e sulla violazione di legge in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso, il ricorrente ha manifestato espressamente la volontà di rinunciare al proprio ricorso. Tale dichiarazione è stata formalizzata e la sottoscrizione autenticata dal suo difensore di fiducia, rispettando le forme previste dalla legge.
La Decisione della Corte: La rinuncia al ricorso porta all’inammissibilità
Di fronte alla rinuncia formale, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa dichiarazione, però, non ha chiuso la vicenda senza conseguenze. La Corte ha contestualmente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è lineare e si fonda su un’applicazione diretta delle norme processuali. Il punto centrale è l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Inoltre, la stessa norma prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si ravvisi un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte, richiamando anche una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), ha sottolineato che la rinuncia al ricorso è un atto volontario e consapevole. Pertanto, non è possibile invocare un’assenza di colpa. La causa dell’inammissibilità è direttamente e volontariamente riconducibile al ricorrente, il che giustifica pienamente l’applicazione della sanzione. La misura della sanzione, fissata in 3.000 euro, è stata ritenuta equa dalla Corte in base alle circostanze.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la rinuncia al ricorso non è un atto privo di costi. Se da un lato pone fine al procedimento di impugnazione, dall’altro lato attiva un meccanismo sanzionatorio quasi automatico. Chi decide di rinunciare deve essere consapevole che sarà condannato a sostenere non solo le spese del giudizio, ma anche una sanzione economica aggiuntiva. Questa previsione normativa ha una duplice finalità: da un lato, scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o dilatori, che vengono poi abbandonati; dall’altro, compensare l’impegno di risorse del sistema giudiziario per un procedimento che si conclude senza un esame di merito per volontà della stessa parte che lo ha iniziato.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia al ricorso, se manifestata nelle forme previste dalla legge, ne determina la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte.
La rinuncia a un ricorso comporta sempre conseguenze economiche?
Sì, secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, di norma, anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché viene applicata una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità per rinuncia?
La sanzione pecuniaria è prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale. Viene applicata perché la rinuncia è un atto volontario del ricorrente, quindi non si può ravvisare un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27559 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27559 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME:COGNOME;
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e la violazione di legge in relazione all’affermazione della penale responsabilità;
vista la rinuncia al ricorso espressa dal ricorrente con dichiarazione resa il 15 aprile 2024, la cui sottoscrizione è stata autenticata dal difensore di fiducia;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia manifestata nelle forme di legge;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.