Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Sanzioni secondo la Cassazione
L’atto di rinuncia al ricorso rappresenta una decisione cruciale nel percorso processuale, con effetti definitivi e irrevocabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di tale scelta, sottolineando come essa conduca inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per guida in stato di ebbrezza, aggravata, emessa dal Tribunale e parzialmente riformata in appello. La Corte d’Appello aveva ridotto la pena inflitta a un imputato a sette mesi di arresto e 2.000,00 euro di ammenda. Contro questa decisione, l’imputato, tramite il proprio difensore, aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge.
Tuttavia, in un momento successivo alla proposizione del ricorso, lo stesso difensore, munito di una procura speciale, depositava un atto formale di rinuncia all’impugnazione.
La Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, ricevuta la rinuncia al ricorso, non ha potuto fare altro che prenderne atto e dichiarare l’impugnazione inammissibile. I giudici hanno ribadito la natura giuridica della rinuncia, definendola un atto processuale con caratteristiche ben precise.
L’Atto di Rinuncia: Formale, Abdicativo e Irrevocabile
L’ordinanza spiega che la rinuncia è:
* Formale: deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla legge.
* Abdicativo: con essa, la parte dismette il proprio diritto a far valere l’impugnazione.
Irrevocabile e Recettizio: una volta che la dichiarazione perviene alla cancelleria del giudice competente (il giudice ad quem*), produce i suoi effetti e non può più essere ritirata.
La Corte ha inoltre specificato che tale atto è strettamente personale: può essere compiuto solo dalla parte direttamente o dal suo difensore, a condizione che quest’ultimo sia in possesso di un’apposita procura speciale che lo autorizzi a tale specifico atto.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’applicazione dell’art. 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che elenca la rinuncia tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione. Poiché l’atto di rinuncia nel caso di specie era stato effettuato in conformità con le forme previste dalla legge, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità. A questa declaratoria, la legge fa conseguire due ulteriori effetti: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. I giudici hanno ritenuto congrua la somma di 500,00 euro, considerando le ragioni stesse dell’inammissibilità, ovvero la scelta volontaria di rinunciare a un’azione legale già intrapresa.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa pronuncia conferma un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto definitivo che chiude la porta a qualsiasi ulteriore esame del caso. Chi decide di impugnare una sentenza deve essere consapevole che un successivo ripensamento, formalizzato in una rinuncia, non è privo di conseguenze. Oltre a rendere vana l’azione legale, comporta l’addebito delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria. L’ordinanza evidenzia anche l’importanza della procura speciale, documento indispensabile che legittima il difensore a compiere un atto così rilevante e personale per conto del proprio assistito.
Cosa succede se, dopo aver presentato un ricorso in Cassazione, si decide di rinunciare?
La rinuncia all’impugnazione, una volta pervenuta alla cancelleria della Corte, determina l’inammissibilità del ricorso. Questo significa che i giudici non esamineranno il merito della questione.
Chi può presentare la rinuncia a un ricorso?
La rinuncia è un atto strettamente personale. Può essere proposta direttamente dalla parte interessata oppure dal suo difensore, ma solo se quest’ultimo è munito di un’apposita procura speciale che lo autorizza a compiere tale specifico atto.
Quali sono le conseguenze economiche della rinuncia al ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità dovuta alla rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 500,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25605 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino, i parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ivrea del 16 febbraio 2022, ha ridotto la pena inflitta a NOME nella misura di mesi sette di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 136, commi 1, 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ncorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale.
Successivamente è pervenuto un atto con cui il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione.
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.
L’indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.
P. Q. ffill.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr i sidente