Rinuncia al ricorso: quali sono le conseguenze economiche?
La rinuncia al ricorso per Cassazione è un atto che pone fine al procedimento di impugnazione, ma quali sono le sue reali conseguenze? Un’ordinanza recente della Suprema Corte di Cassazione chiarisce che tale decisione non è priva di implicazioni, soprattutto dal punto di vista economico. L’imputato che rinuncia, infatti, non solo vede il suo ricorso dichiarato inammissibile, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato dall’avvocato difensore di un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Successivamente alla presentazione del ricorso, l’imputato, detenuto presso un istituto penitenziario, ha manifestato formalmente la propria volontà di rinunciare all’impugnazione. Questa dichiarazione è stata trasmessa dalla direzione del carcere direttamente alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte sulla rinuncia al ricorso
Preso atto della dichiarazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul presupposto che la volontà dell’imputato di non proseguire con l’impugnazione prevale, determinando la cessazione del procedimento. Tuttavia, la Corte non si è limitata a questa declaratoria, ma ha applicato le conseguenze previste dalla legge per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano sull’interpretazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Secondo i giudici, questa norma impone la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ogni qualvolta un ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte ha specificato, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen., Sez. 5, n. 28691/2016), che la legge non opera alcuna distinzione tra le diverse cause che possono portare a una pronuncia di inammissibilità. Che si tratti di un vizio formale, della tardività dell’atto o, come in questo caso, di una rinuncia al ricorso, la conseguenza economica rimane la stessa. La finalità della norma è quella di sanzionare l’inutile attivazione della macchina giudiziaria, e la rinuncia successiva alla presentazione del ricorso rientra in questa casistica. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma di tremila euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la rinuncia a un’impugnazione penale non è un atto neutro. Sebbene sia un diritto dell’imputato, esso comporta conseguenze economiche significative. La decisione di impugnare una sentenza deve essere ponderata attentamente, poiché un successivo ripensamento formalizzato in una rinuncia non esime dal pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia serve come monito sull’importanza di una gestione strategica e consapevole del processo penale, evitando di adire la Suprema Corte senza una solida convinzione di voler proseguire fino in fondo.
Cosa succede se un imputato rinuncia a un ricorso per Cassazione già presentato?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ponendo fine al procedimento di impugnazione.
La rinuncia al ricorso comporta dei costi per chi la effettua?
Sì, la persona che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Perché si viene condannati a pagare una sanzione anche in caso di rinuncia volontaria?
Secondo la Corte, l’articolo 616 del codice di procedura penale non distingue tra le diverse cause di inammissibilità. La sanzione si applica in ogni caso per aver messo in moto la macchina giudiziaria con un ricorso che poi non è stato portato a termine, inclusa l’ipotesi di rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE 04V4UL3 ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che, con dichiarazione del 5 settembre 2023 trasmessa dalla Direzione die carcere presso il quale è detenuto, NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso in cassazio presentato dal suo difensore contro la sentenza n. 3950 della Corte di appello di Firenze;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile e che alla declaratoria inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazion detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia d inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consigliere stensore sidente