Rinuncia al ricorso: le conseguenze economiche della desistenza in Cassazione
Intraprendere un percorso giudiziario, specialmente in sede di Cassazione, è una decisione che richiede ponderazione. Ma cosa accade quando, dopo aver presentato un’impugnazione, si decide di fare un passo indietro? La rinuncia al ricorso non è un atto privo di conseguenze, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha chiarito le implicazioni legali e finanziarie di tale scelta.
Il Fatto: Da un Ricorso a una Desistenza
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’), emessa dal GIP del Tribunale di Torino. L’imputato, attraverso il proprio difensore di fiducia, aveva inizialmente deciso di contestare la decisione, adducendo un vizio di motivazione. Tuttavia, in un momento successivo, lo stesso imputato ha formalizzato un atto di rinuncia, sottoscritto e autenticato dal legale, manifestando la volontà di non proseguire con l’impugnazione.
La Decisione della Corte e la rinuncia al ricorso
Di fronte all’atto di rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. La procedura in questi casi è lineare: il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La rinuncia, infatti, fa venire meno l’oggetto stesso del contendere e, di conseguenza, l’interesse a una decisione nel merito da parte della Corte.
Le Motivazioni della Condanna Accessoria
La parte più significativa della decisione non risiede nella declaratoria di inammissibilità, che è un esito scontato, ma nelle conseguenze che ne derivano. L’articolo 616 del codice di procedura penale stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento.
In aggiunta, la norma prevede il versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto equa una sanzione di 3.000 euro. Tale condanna pecuniaria può essere evitata solo se il ricorrente dimostra di non avere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come chiarito da una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000). Tuttavia, è evidente che in un caso di rinuncia al ricorso volontaria e consapevole, non è possibile ravvisare alcuna assenza di colpa. La scelta di desistere è un atto dispositivo della parte, che si assume pienamente la responsabilità delle relative conseguenze processuali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia a un’impugnazione non è un atto neutro. Sebbene sia un diritto della parte, essa comporta conseguenze economiche precise e inevitabili. Chi decide di presentare un ricorso deve essere consapevole che un eventuale ripensamento, formalizzato con una rinuncia, comporterà non solo la fine del procedimento ma anche una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Questa decisione serve da monito sull’importanza di valutare attentamente e con il supporto del proprio legale l’opportunità di un’impugnazione, per evitare di incorrere in costi aggiuntivi derivanti da una successiva desistenza.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso presentato in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione, ma si limita a constatare la fine del procedimento a causa della rinuncia.
La rinuncia al ricorso comporta delle spese?
Sì. Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
È possibile evitare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità?
In base a quanto richiamato nell’ordinanza, la sanzione può essere evitata solo se si dimostra un’assenza di colpa nella causa che ha portato all’inammissibilità. Nel caso di una rinuncia volontaria, come quella in esame, tale assenza di colpa non è ravvisabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visto il ricorso di NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione avverso sentenz applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., visto l’atto di rinuncia sottoscritto dell’imputato con dichiarazione autenticata dal difen fiducia;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2024.