Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32390 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (RINUNCIANTE) nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME
udito il difensore! ‘
Il PG conclude chiedendo che si dichiarata l’inammissibilità del ricorso per rinuncia.
Nessun difensore è presente
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 dicembre 2023, il Tribunale di Cosenza, convalidato l’arresto in flagranza di NOME COGNOME, disponeva nei suoi confronti la misura cautelare autelare della custodia in carcere per i reati di detenzione di arma clandestina, di cui all’art. 23 I. n. 110 del 1975, (capo “1”); di ricettazione, di c all’art. 648 cod. pen., (capo “2”); di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 (capo “3”).
NOME COGNOME rivolgeva istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., al Tribunale di Catanzaro che, con ordinanza del 4 gennaio 2024, annullava il provvedimento restrittivo limitatamente al reato di ricettazione; riqualificava il reato in materia armi ai sensi degli 2 e 7 I. n. 985 del 1967 confermava nel resto il provvedimento restrittivo.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti a dedurre violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alle valutazioni inerenti al quadro indiziario e alle esigenze cautelari.
Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Avuto riguardo alla suddetta dichiarazione di rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 27 marzo 2024.