Rinuncia al ricorso: quali sono le conseguenze processuali?
La decisione di presentare un’impugnazione in un procedimento penale è un passo cruciale, ma cosa accade quando, in un secondo momento, si decide di fare marcia indietro? La rinuncia al ricorso è un atto formale con implicazioni significative, come evidenziato da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Questo articolo analizza un caso in cui la rinuncia ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Dalla Revoca della Sospensione Penale al Ricorso
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Benevento che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, precedentemente concesso a un individuo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Contro questa ordinanza, l’interessato, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, in una fase successiva del procedimento, lo stesso difensore, in qualità di procuratore speciale, ha trasmesso via PEC una dichiarazione formale di rinuncia al ricorso presentato.
La Decisione della Cassazione: Le Conseguenze della Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, una volta ricevuta la comunicazione di rinuncia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate con l’atto di impugnazione. La sua decisione è stata puramente processuale. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, un esito inevitabile ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che prevede espressamente l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di rinuncia.
La declaratoria di inammissibilità ha attivato le disposizioni dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, quantificata in cinquecento euro.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte è lineare e fondata su precise norme procedurali. La rinuncia al ricorso è un atto che estingue il diritto di impugnazione e preclude al giudice ogni valutazione sulla fondatezza dei motivi originariamente proposti. La dichiarazione di inammissibilità è, quindi, un atto dovuto.
Per quanto riguarda la condanna alla sanzione pecuniaria, la Corte ha applicato l’articolo 616 c.p.p. e ha fatto riferimento a un principio consolidato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000). Secondo tale principio, la condanna alla sanzione è esclusa solo se l’inammissibilità non è dovuta a colpa del ricorrente. Nel caso di specie, la rinuncia al ricorso è un atto volontario e consapevole, che costituisce la causa diretta dell’inammissibilità. Non vi erano, pertanto, elementi per escludere la colpa del ricorrente, giustificando così l’imposizione della sanzione, ritenuta congrua nella misura di cinquecento euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è una decisione definitiva con conseguenze economiche precise. Chi intraprende la via dell’impugnazione deve essere consapevole che un ripensamento, sebbene legittimo, comporta non solo la chiusura del procedimento ma anche l’obbligo di farsi carico delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia serve come monito sull’importanza di ponderare attentamente la scelta di impugnare un provvedimento e la successiva decisione di rinunciarvi, data la certezza dei costi associati all’inammissibilità che ne deriva.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per Cassazione dopo averlo presentato?
La rinuncia porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esaminerà il merito della questione, ma chiuderà il procedimento per ragioni procedurali.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità per rinuncia al ricorso?
La parte che ha rinunciato viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata di 500 euro.
Perché viene applicata una sanzione pecuniaria oltre al pagamento delle spese?
Perché la legge (art. 616 c.p.p.) prevede questa conseguenza per l’inammissibilità di un ricorso, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa da parte del ricorrente. La rinuncia è un atto volontario che causa direttamente l’inammissibilità, quindi la colpa è presunta e la sanzione viene applicata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24127 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24127 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2023 del TRIBUNALE di BENEVENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette~te le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale dell Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Benevento ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa nei confronti del suddetto dal G.u.p. del Tribunale di Roma con la sentenza in data 15/02/2022, irrevocabile 1’11/03/2022.
Con successiva dichiarazione, trasmessa con EMAIL, il difensore e procuratore speciale di COGNOME (come da ‘atti allegati) ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett d), essendo intervenuta rinuncia all’impugnazione.
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare nella specie (attesa la rinuncia) in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024.