Rinuncia al Ricorso: Quando un Passo Indietro Costa Caro
La decisione di impugnare una sentenza è un momento cruciale nel percorso giudiziario, ma altrettanto importante è la scelta di fare un passo indietro. La rinuncia al ricorso è un istituto giuridico che permette di abbandonare l’impugnazione, ma le sue conseguenze non sono neutre. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle implicazioni procedurali ed economiche di tale scelta, confermando come un atto di rinuncia porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva inizialmente contestato la motivazione posta a fondamento della sua dichiarazione di responsabilità. Si trattava, quindi, di un’impugnazione volta a ottenere una revisione della decisione di secondo grado da parte della Suprema Corte di Cassazione.
L’Atto di Rinuncia al Ricorso e le Sue Conseguenze
In una fase successiva, e prima della discussione in udienza, la difesa ha fatto pervenire un atto formale di rinuncia al ricorso. Questo documento, fondamentale per l’esito del procedimento, era stato redatto con la sottoscrizione autenticata dal difensore, rispettando i requisiti di forma previsti dalla legge per garantirne la validità e la provenienza. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del processo, spostando l’attenzione della Corte dal merito dell’impugnazione alla valutazione procedurale della rinuncia stessa.
La Decisione della Corte: Applicazione dell’Art. 591 cod. proc. pen.
La Corte di Cassazione, ricevuta la comunicazione di rinuncia, ha agito in conformità con una regola precisa del codice di procedura penale. In particolare, ha fatto riferimento all’articolo 591, comma 1, lettera d), che stabilisce in modo inequivocabile che l’impugnazione è inammissibile in caso di rinuncia. Di conseguenza, i giudici non hanno avuto altra scelta se non dichiarare il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito dei motivi originariamente sollevati.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è concisa ma estremamente chiara. La Corte ha ritenuto che la rinuncia all’impugnazione sia un atto che impone una declaratoria di inammissibilità. Non si tratta di una valutazione discrezionale, ma di un’applicazione diretta e obbligatoria della legge. La volontà della parte di non proseguire nel giudizio di impugnazione prevale su qualsiasi altra considerazione. La conseguenza automatica di questa inammissibilità, come previsto dalla normativa, è la condanna del ricorrente che ha rinunciato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il pagamento di una somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge ai costi del procedimento, volta a sanzionare l’inutile attivazione della macchina giudiziaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la rinuncia al ricorso è un atto definitivo con conseguenze precise. Chi decide di ritirare un’impugnazione deve essere consapevole che tale scelta non solo preclude ogni ulteriore esame del caso, ma comporta anche oneri economici certi. La condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende serve a responsabilizzare le parti, scoraggiando impugnazioni presentate con leggerezza e poi abbandonate. Per gli operatori del diritto e per i loro assistiti, questa decisione è un monito sull’importanza di ponderare attentamente ogni passo del percorso processuale, inclusa la decisione di fare un passo indietro.
Cosa comporta la rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia a un ricorso comporta la sua declaratoria di inammissibilità, il che significa che la Corte non esaminerà il merito dei motivi presentati.
Chi deve pagare le spese processuali in caso di rinuncia al ricorso?
In caso di rinuncia, la parte che ha presentato e poi ritirato il ricorso (il ricorrente) viene condannata al pagamento di tutte le spese processuali.
La rinuncia al ricorso può comportare ulteriori sanzioni economiche?
Sì, oltre al pagamento delle spese processuali, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per l’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44907 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44907 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 12/01/1995
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità;
ritenuto che l’imputato ha fatto pervenire in data 19 settembre 2024 atto di rinuncia al ricorso con sottoscrizione autenticata dal difensore;
ritenuto che la rinuncia all’impugnazione impone ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2024.