Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19436 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19436 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a null (ALBANIA) il 17/09/1986 avverso la sentenza del 20/07/2015 del TRIBUNALE di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere NOMECOGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione per rescissione del giudicato avverso la sentenza del 20/07/2015 con la quale il Tribunale di Brescia lo ha ritenuto responsabile per plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R.309/1990, deducendo violazione dell’art. 420 bis cod. proc. pen.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso va dichiarato inammissibile, poichØ, in data 30/12/2024 l’Avv. NOME COGNOME del foro di Brescia quale difensore di fiducia, all’uopo abilitato con procura speciale, vi ha rinunciato.
2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 07/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME