Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11445 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11445 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 19/03/2025 R.G.N. 3034/2025
Motivazione Semplificata
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME) nato a COLLE SANNITA il 08/01/1946 avverso l’ordinanza del 27/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di BENEVENTO svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Benevento ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell’interesse di NOMECOGNOME terza estranea al reato, nell’ambito di un procedimento penale, nel quale si procede a carico di NOME per piø ipotesi ai sensi dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del pubblico ministero e il successivo decreto di conversione in sequestro preventivo emesso dal GIP di quel Tribunale.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la PAPA con proprio difensore, formulando due motivi, con il primo dei quali ha dedotto violazione di legge e difetto assoluto di motivazione nella specie di contraddittorietà e illogicità, quanto ai presupposti della misura e, in termini di travisamento della prova, quanto alla titolarità delle somme in sequestro.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con successivo atto, l’avv. NOME COGNOME del foro di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso nella qualità di difensore di fiducia, allegando procura speciale in data 03/03/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett. d) cod. proc. pen., essendo stata acquisita formale rinuncia al ricorso, da parte del difensore, procuratore speciale della ricorrente, giusta procura allegata alla nota depositata.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere
ogni profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000), che si reputa congruo determinare in complessivi euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 19/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME