Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Nel complesso iter della giustizia penale, gli atti processuali assumono un’importanza cruciale. Comprendere le conseguenze di ogni scelta è fondamentale, specialmente quando si arriva all’ultimo grado di giudizio. La rinuncia al ricorso è uno di questi atti: una decisione che chiude definitivamente una controversia, ma non senza conseguenze. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un ricorrente decide di fare un passo indietro.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Giudice di Pace che dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato per un reato contro il patrimonio. La ragione era puramente procedurale: la querela, atto necessario per avviare l’azione penale, era stata presentata in ritardo (tardiva).
La parte civile, ossia la persona danneggiata dal reato, non si è arresa e ha impugnato la decisione davanti al Tribunale, il quale però ha confermato la sentenza di primo grado. Determinata a far valere le proprie ragioni, la parte civile ha quindi proposto ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio possibile, affidandosi al proprio difensore.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
Il colpo di scena arriva prima ancora che la Suprema Corte possa esaminare il merito della questione. All’attenzione dei giudici perviene un atto formale: una rinuncia al ricorso, firmata dal difensore della parte civile. È importante sottolineare che il legale era munito di una procura speciale, un documento che lo autorizzava specificamente a compiere questo atto in nome e per conto del suo assistito.
Di fronte a questa manifestazione di volontà, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza. Con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della tardività della querela o della fondatezza delle accuse, ma si ferma a un livello puramente procedurale. La rinuncia, infatti, blocca l’intero meccanismo giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dietro l’ordinanza è diretta e si fonda su precise disposizioni di legge. L’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che il ricorso è inammissibile quando vi è una rinuncia.
La Corte non ha alcuna discrezionalità in merito: una volta verificata la validità della rinuncia (presentata da un avvocato con procura speciale), la dichiarazione di inammissibilità è un atto dovuto. Da questa dichiarazione, scaturisce un’altra conseguenza automatica, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La norma impone che la parte che ha presentato un ricorso inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Non solo: il ricorrente è anche condannato a versare una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare ricorsi avventati o, come in questo caso, a sanzionare l’inutile attivazione della macchina giudiziaria, poi interrotta da un ripensamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
L’ordinanza in esame, pur nella sua brevità, offre importanti lezioni pratiche. In primo luogo, la decisione di impugnare una sentenza, soprattutto in Cassazione, deve essere ponderata attentamente. In secondo luogo, la rinuncia al ricorso è un atto definitivo che pone fine al giudizio, ma comporta conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della cassa delle ammende non è una possibilità, ma una certezza legale. Questa vicenda ribadisce l’importanza di un dialogo costante e trasparente tra cliente e avvocato, per valutare ogni strategia processuale e le sue inevitabili conseguenze, sia giuridiche che economiche.
Cosa succede quando si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito della questione, ponendo fine al procedimento.
Chi deve pagare le spese legali in caso di rinuncia al ricorso?
La parte che ha presentato il ricorso e vi ha successivamente rinunciato (la ricorrente) viene condannata al pagamento di tutte le spese del procedimento.
Oltre alle spese, sono previste altre sanzioni economiche per la rinuncia?
Sì, la legge prevede che la parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile, anche per rinuncia, sia condannata a versare una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22407 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto:
dalla parte civile COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Monreale il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 del Tribunale di Palermo
dato avviso alle parti;
letto l’atto di rinuncia al ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15/03/2023, il Tribunale di Palermo confermava la sentenza del 10/11/2021 del Giudice di Pace di Palermo con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reat di cui all’art. 632 cod. pen. perché l’azione penale non doveva essere iniziata per essere la querela tardiva.
Avverso tale sentenza del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, la parte civile NOME COGNOME, affidato a due motivi.
Preliminarmente, si deve rilevare che è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a firma del difensore della parte civile NOME COGNOME AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, allegata all’atto di rinuncia.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso i1r24/06/2022.?