Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34954 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34954 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato a Galatina il DATA_NASCITA
avverso il decreto reso il 25/6/2025 dal Tribunale di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato ;
letta la memoria del difensore e procuratore speciale del ricorrente che ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato il Tribunale di Lecce sezione per il riesame ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce il 29 maggio 2025, notificato il 5 giugno 2025, con cui era stato disposto il sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, del denaro asseritamente costituente il profitto del reato contestato al capo 25 della rubrica provvisoria.
Il Tribunale dichiarava inammissibile il riesame applicando quella giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di
sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non essendo ravvisabile alcun interesse concreto e attuale a proporre l’impugnazione.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso NOME NOME, deducendo quanto segue:
2.1. Violazione degli artt. 324 e 127 cod. proc. pen. e 11 della Costituzione e abnormità procedurale poiché l ‘ ordinanza impugnata è stata pronunciata inaudita altera parte dopo la fissazione dell’udienza camerale: il tribunale dopo aver regolarmente fissato l’udienza camerale per il giorno 1 luglio 2025 e avere disposto la notifica del decreto di fissazione all’indagato e al suo difensore ha emesso l’ordinanza di inammissibilità de plano il 26 giugno 2025, senza consentire la partecipazione della parte, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
2.2. Violazione degli artt. 322, 324, 568 e 591 cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta carenza di interesse dell’impugnazione cautelare poiché il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell’odierno ricorrente è stato regolarmente ed integralmente eseguito nella giornata del 5 giugno 2025, attraverso la notifica dell’ordine di esecuzione del sequestro agli istituti bancari presso i quali giacevano le somme dell’indagato; ne discende che da questa data si è verificata quella menomazione della situazione giuridica soggettiva sulla cosa che rappresenta l’elemento fattuale sintomatico della ricorrenza del concreto ed attuale interesse all’impugnazione.
La tesi del Tribunale secondo cui il sequestro non sarebbe stato ancora eseguito in data 24 giugno, poiché non erano pervenuti i verbali di esecuzione presso le banche, si rivela errata.
2.3. Violazione della giurisprudenza di legittimità e travisamento dei fatti poiché il Tribunale ha fondato la propria decisione sul principio estrapolato dalla sentenza del 14 Aprile 2025 della Seconda sezione penale di questa Corte di legittimità, che risulta inconferente rispetto alla fattispecie in esame.
2.4. Violazione dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. ed errata valutazione dell’onere probatorio e della completezza degli atti trasmessi al Tribunale, poiché il RAGIONE_SOCIALE riesame ha ritenuto che l’onere probatorio relativo alla dimostrazione dell’avvenuta esecuzione del sequestro fosse a carico del soggetto impugnante, a prescindere dalla responsabilità dell’autorità procedente nella trasmissione degli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con memoria trasmessa a questo Ufficio l’1 ottobre 2025 , il ricorrente ha dichiarato di volere rinunziare al ricorso oggetto del presente giudizio.
La rinunzia all’impugnazione , ritualmente sottoscritta dal ricorrente, in mancanza di situazioni di fatto sopravvenute che inducano ad una diversa determinazione, impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro mille in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro mille in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Roma 9 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME