Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34769 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34769 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad Anzio il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, del 19/05/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 3 aprile 2025, con il quale era stata disposta nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato dell’omicidio volontario di NOME COGNOME avvenuto il giorno 23 marzo 2025 in Nettuno.
Il Tribunale dichiarava infondate tutte le censure sollevate dall’indagato con la sua richiesta di riesame ex art. 299 cod. proc. pen., riguardanti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, nonché una serie di vizi procedurali relativi, soprattutto, alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti tra cui, in particolare, la compagna dello stesso indagato.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, mediante due distinti atti con i quali contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, insistendo per il suo annullamento.
Con atto del 16 settembre 2025 il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Alla odierna udienza in camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la inammissibilità del ricorso a seguito della sopra indicata rinuncia, mentre nessuno è comparso per il ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A seguito della rinuncia alla impugnazione da parte del ricorrente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691
del 06/06/2016, COGNOME, Rv. 267373). La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2025.