Rinuncia al Ricorso: Le Conseguenze Pratiche di una Decisione Processuale
La presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano, ma cosa accade se, dopo averlo proposto, si cambia idea? La rinuncia al ricorso è un atto processuale dalle conseguenze nette e immediate, come illustrato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Analizziamo un caso concreto per comprendere la portata di questa scelta e le sue implicazioni economiche per chi la compie.
La Vicenda Processuale in Analisi
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello che, riformando parzialmente una decisione di primo grado, aveva condannato un individuo per i reati di furto pluriaggravato e tentato furto aggravato. La pena complessiva era stata determinata in tre anni e otto mesi di reclusione, oltre a 1.400 euro di multa, anche in virtù della continuazione con reati oggetto di una precedente sentenza.
Avverso tale decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, aveva presentato ricorso per cassazione, lamentando un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Atto Decisivo: La Comunicazione di Rinuncia
Il colpo di scena processuale si è verificato con il deposito di una comunicazione, firmata dall’imputato stesso, con la quale dichiarava espressamente di voler rinunciare al ricorso presentato. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento davanti alla Suprema Corte.
Le Conseguenze Giuridiche della Rinuncia al Ricorso
La legge processuale penale è chiara su questo punto. La rinuncia all’impugnazione, una volta formalizzata, costituisce una causa di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che i giudici non entrano nel merito delle questioni sollevate (in questo caso, il mancato riconoscimento delle attenuanti), ma si fermano a una valutazione preliminare che chiude il processo.
La Procedura Semplificata ‘de plano’
La Corte ha constatato che la rinuncia era stata ritualmente presentata e, di conseguenza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata presa con una procedura accelerata, detta de plano, che non richiede un’udienza pubblica, ma si basa solo sugli atti depositati, come previsto dal codice di procedura penale per casi come questo.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione su basi normative precise. L’articolo 591, comma 1, lettera D) del codice di procedura penale elenca la rinuncia all’impugnazione tra le cause di inammissibilità. Poiché il ricorrente ha manifestato in modo formale e inequivocabile la volontà di non proseguire con l’impugnazione, è venuto meno l’interesse stesso che sorreggeva il ricorso. La Corte, citando anche un precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 12603/2016), ha ribadito che tale situazione impone una declaratoria di inammissibilità, senza alcuna valutazione dei motivi originariamente proposti. La scelta di utilizzare la procedura de plano, prevista dall’articolo 610, comma 5-bis c.p.p., è una diretta conseguenza della natura non contenziosa della questione, essendo la rinuncia un atto unilaterale che definisce il procedimento.
le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza dichiara inammissibile il ricorso. Questa declaratoria, tuttavia, non è priva di conseguenze economiche. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato un ricorso dichiarato inammissibile è tenuta per legge a sostenere i costi del procedimento. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, lo ha condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti. L’importo, fissato discrezionalmente dal giudice in base a criteri di equità, è stato stabilito in 500,00 euro. La decisione sottolinea che abbandonare un’impugnazione non è un atto neutro, ma comporta precise responsabilità economiche.
 
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso già presentato in Cassazione?
La rinuncia causa l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, impedendo alla Corte di esaminare il caso nel merito.
La rinuncia al ricorso comporta delle spese?
Sì, la declaratoria di inammissibilità che segue la rinuncia comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Qual è l’importo che il ricorrente ha dovuto versare alla Cassa delle Ammende in questo caso?
In questo caso specifico, la Corte ha stabilito che la somma da versare alla Cassa delle Ammende fosse di 500,00 euro, ritenendola equa e congrua.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4612 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5   Num. 4612  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione Tribunale di quella stessa città – che aveva dichiarato , tra gli altri, NOME COGNOME COGNOME dei delitti contestati di furto pluriaggravato e di tentato furto aggravato in luogo di dimora, condannandolo, riconosciuta la continuazione, alla pena di anni tre di reclusione ed eur 400 di multa – ha riconosciuto la continuazione Cbrì i reati di cui alla sentenza de 17 genna 2020 della Corte di appello di Bari,, e ridetermiNOME la pena complessiva in adi tre e mesi ott reclusione e euro 1.400 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che svolge un unico motivo denunciando erronea applicazione della legge penale e correlati vizi ella motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del circostanze attenuanti generiche.
 Con successiva comunicazione da sua firma, depositata in data 10 ottobre 2023, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La rinuncia al ricorso costituisce causa d’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1 D) cod. proc. pen.
Poiché il ricorrente ha ritualmente rinunciato a coltivare il ricorso dallo stesso propost impone la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen in relazione all’art. 591, comma lett. D) cod.proc.pen. Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (dep. 2016), Censo, Rv. 266244).
 Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 cod.proc.pen ), la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
osì deciso in Roma, addì 13 dicembre 2023
I Consigliere estensore
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE