Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8122 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8122 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Galatina DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/06/2023 emessa dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Potenza, decidendo sulla istanza di riesame proposta dal ricorrente contro l’ordinanza emessa il 25 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con cui era stata disposta la misura degli arresti domiciliari, ne ha disposto la conferma dopo aver proceduto a riqualificare il reato di cui al capo 7) come estorsione consumata anziché tentata, confermando nel resto l’ordinanza emessa nei confronti di COGNOME NOME per i reati di cui ai capi 7) e 4).
Nell’interesse di NOME COGNOME, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen. per carente motivazione sulle esigenze cautelari, sotto il profilo del pericolo di inquinamento delle prove.
Non vengono indicati i fatti specifici emersi dall’attività investigativa, che diano conto di un effettivo pericolo di inquinamento probatorio, considerato che dalla data del decreto di perquisizione del giugno 2022 fino al maggio 2023 non è emerso nessun comportamento volto a condizionare la genuinità delle fonti di prova da parte dell’indagato.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione sempre per carenza della motivazione in punto di esigenze cautelari, sotto il profilo della sussistenza deli requisiti dell’attualità e concretezza d pericolo reiterazione dei reati, desunto solo dalle modalità dei reati ma non da nuove emergenze emerse durante le indagini. Inoltre, il riferimento al legame sentimentale dell’AVV_NOTAIO con il giudice AVV_NOTAIO avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dare maggiore rilievo al trasferimento del COGNOMENOME dal Tribunale di Lecce a quello di Bologna, non spiegandosi perché la
rete di rapporti presente a Lecce sarebbe replicabile ovunque.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla diversa e più grave qualificazione giuridica operata dal Tribunale in sede di riesame rispetto a quella meno grave ritenuta dal Gip.
In particolare, rispetto al capo 7), il Gip aveva ritenuto di riqualificare i tentativo il reato di estorsione consumata come formulato nella richiesta cautelare del pubblico ministero. Il Tribunale, in violazione del divieto di reformatio in pejus applicabile a tutte le impugnazioni e quindi anche al riesame, ha ritenuto di riqualificare il reato in estorsione consumata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve rilevare preliminarmente che con atto del 9 gennaio 2024 recante la sottoscrizione autenticata dal difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il ricorrente ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso proposto.
Pertanto, la rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una
completa mancanza d’interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al
ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373);
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 23 gennaio 2024