Rinuncia al ricorso: quali sono le conseguenze? Analisi di un’ordinanza della Cassazione
La presentazione di un’impugnazione nel processo penale è un diritto fondamentale, ma cosa accade quando si decide di fare un passo indietro? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra chiaramente le conseguenze processuali ed economiche della rinuncia al ricorso, un atto che determina la fine irrevocabile del giudizio. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché la rinuncia porta all’inammissibilità e alla condanna alle spese.
I Fatti del Caso: Dalla Richiesta di Continuazione all’Appello
La vicenda ha origine dalla richiesta di un soggetto, condannato con tre diverse sentenze, di ottenere il riconoscimento del vincolo della ‘continuazione’ tra i reati. Questo istituto, previsto dall’art. 81 del codice penale, avrebbe consentito di unificare le pene in un unico trattamento sanzionatorio più favorevole. Il Tribunale dell’esecuzione, tuttavia, rigettava tale istanza. Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione.
L’Atto Decisivo: La Rinuncia al Ricorso e le sue Implicazioni
Prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, si verificava un evento determinante: il difensore del ricorrente depositava in cancelleria una dichiarazione formale di rinuncia al ricorso, corredata da una procura speciale firmata dal suo assistito. Questo atto unilaterale manifestava la volontà di non proseguire con l’impugnazione, modificando radicalmente lo scenario processuale e sigillando l’esito del procedimento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, presa visione della rinuncia, non ha avuto bisogno di entrare nel merito delle doglianze originarie. Il suo ragionamento si è fondato su una precisa norma procedurale: l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa disposizione elenca le cause di inammissibilità dell’impugnazione, includendo esplicitamente la ‘rinuncia’.
I giudici hanno rilevato che l’atto di rinuncia era stato presentato in modo rituale e valido. Di conseguenza, hanno concluso che tale atto determinava automaticamente l’inammissibilità del ricorso. La decisione della Corte è stata quindi puramente processuale: la rinuncia ha precluso qualsiasi valutazione sulla fondatezza o meno dei motivi di appello.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Sulla base di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con un duplice dispositivo. In primo luogo, ha dichiarato il ricorso inammissibile. In secondo luogo, come conseguenza diretta dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, valutando il contenuto del ricorso e la successiva rinuncia, la Corte ha imposto il versamento di una somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea un principio importante: la rinuncia a un’impugnazione non è un’uscita ‘indolore’ dal processo, ma comporta precise responsabilità economiche a carico della parte che ha attivato e poi abbandonato il giudizio.
 
Cosa succede se si decide di rinunciare a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia, se presentata correttamente, causa l’inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esaminerà il merito della questione e il procedimento si concluderà a quello stadio.
La rinuncia al ricorso comporta dei costi per chi l’ha presentato?
Sì. Come stabilito dall’ordinanza, alla dichiarazione di inammissibilità per rinuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata dal giudice a favore della cassa delle ammende.
Su quale base giuridica la Corte dichiara l’inammissibilità in caso di rinuncia?
La base giuridica è l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che elenca la rinuncia all’impugnazione tra le cause espresse di inammissibilità.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5433 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5433  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di VELLETRI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugNOME il Tribunale di Velletri, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di ritenere ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui a tre sentenze emesse dal Tribunale di Roma, dal Gip del Tribunale di Roma e dal Tribunale di Velletri;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.;
Rilevato che in data 19 gennaio 2024 è pervenuta in cancellaria dichiarazione sottoscritta dall’AVV_NOTAIO di rinuncia al ricorso con allegata procura speciale debitamente sottoscritta dall’interessato;
Ritenuto che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024