Rinuncia al Ricorso: le Conseguenze Procedurali in Cassazione
La presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, le norme procedurali prevedono anche la possibilità di un ripensamento. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte chiarisce le conseguenze dirette e automatiche di una rinuncia al ricorso, evidenziando come tale atto precluda ogni valutazione sul merito della questione e comporti specifiche sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato con due distinte sentenze per reati legati al possesso di armi, si era rivolto al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento del cosiddetto ‘vincolo della continuazione’. Si tratta di un istituto previsto dall’articolo 81 del codice penale che, in presenza di un medesimo disegno criminoso, consente di unificare le pene in un’unica, più favorevole, condanna.
Il giudice dell’esecuzione aveva respinto la richiesta, ritenendo che la distanza temporale tra i due episodi criminosi fosse un elemento sufficiente a escludere l’unicità del disegno criminoso. Contro questa decisione, l’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che altri elementi, come l’omogeneità delle violazioni, avrebbero dovuto prevalere sul solo criterio temporale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La vicenda processuale ha subito una svolta decisiva prima ancora che la Corte potesse entrare nel merito della questione. Il ricorrente, infatti, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso precedentemente presentato. Di fronte a tale atto, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso stesso, senza analizzare se la richiesta di applicazione della continuazione fosse fondata o meno.
Le Motivazioni: L’impatto della rinuncia al ricorso
La motivazione della Corte è puramente procedurale e si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale. L’articolo 591 del codice di procedura penale stabilisce che la rinuncia all’impugnazione è una delle cause di inammissibilità. Una volta che l’atto di rinuncia viene formalmente depositato, il giudice non ha più il potere di esaminare i motivi di doglianza; il procedimento si arresta a questo stadio preliminare.
La Corte, pertanto, non ha valutato se il sequestro di armi avvenuto tra i due episodi criminosi avesse o meno spezzato l’unicità del disegno criminoso, come sostenuto dal ricorrente. La decisione si è limitata a prendere atto della volontà della parte di non proseguire nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, l’inammissibilità è stata una conseguenza automatica e inevitabile della rinuncia al ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Rinuncia
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze per chi rinuncia. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato un ricorso dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Inoltre, richiamando una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), la Suprema Corte ha condannato il ricorrente anche al versamento di una somma di denaro, quantificata in 500 euro, a favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando non emergono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. In questo caso, essendo la rinuncia un atto volontario, la colpa è evidente. La decisione ribadisce quindi che la rinuncia, pur essendo un diritto, comporta oneri economici precisi e non trascurabili.
Cosa succede se un imputato rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte, la quale non procede all’esame del merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche di una dichiarazione di inammissibilità per rinuncia?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 500 euro.
La Corte ha valutato se sussistesse un unico disegno criminoso tra i reati contestati?
No, la Corte di Cassazione non ha esaminato la questione nel merito. La dichiarazione di inammissibilità, causata dalla rinuncia, ha impedito qualsiasi valutazione sui motivi originari del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45917 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45917 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MASSAFRA il 09/04/1980
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 21 maggio 2024 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di COGNOME volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra due sentenze di condanna, la n. 871/2017 emessa dal Tribunale di Taranto e la seconda emessa dalla Corte Appello di Lecce, divenuta irrevocabile il 30 luglio 2020.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore, lamentando con unico motivo la violazione dell’art. 81 cod.pen.
In particolare, il ricorrente non riteneva che la sConnessione temporale fra i fatti di cui alle due sentenze potesse essere elemento sufficiente a negare il riconoscimento dell’ unicità del disegno criminoso.
In entrambi i casi, sebbene in due differenti occasioni, COGNOME veniva sottoposto a perquisizione e venivano rinvenute in suo possesso armi e munizioni.
Riteneva quindi il ricorrente che dovessero essere privilegiati, sul criterio temporale, altri criteri quali quello della omogeneità delle violazioni, non reputando che il sequestro delle armi – medio tempore intervenuto- potesse avere spezzato l’unicità del disegno criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per rinuncia.
In data 16 settembre 2024 il ricorrente depositava rinuncia al ricorso per Cassazione che, dunque ai sensi e per gli effetti dell’art. 591 cod. proc. pen. è divenuto per ciò stesso inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 500 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024