Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30615 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30615 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nato a Francavilla Fontana il 04/01/2004 avverso la ordinanza del 25/03/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso il
05.03.2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti
dorniciliari con l’obbligo di dimora nel comune di residenza, anche eventualmente associato all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di
NOME COGNOME deducendo, con unico motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, tenuto conto che, decaduta la misura in relazione
alla detenzione a fine di spaccio di droga c.d. leggera, il pericolo cautelare afferisce alla contestazione di detenzione di 7 grammi lordi di MDMA tali da confezionare
una dose circa di stupefacente, priva di qualsiasi gravità.
3. E’ intervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore
munito di procura speciale.
In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per l’intervenuta rinuncia ad esso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 08/07/2025.